Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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EFS chiede lo stralcio dell'articolo poiché già così il ricongiungimento familiare è regolamentato in maniera eccessivamente restrittiva.

CRS: occorre meglio concretizzare i gravi motivi familiari.

Art. 76: Deroghe all’esigenza della coabitazione

Motivi gravi per una deroga all’esigenza della coabitazione possono insorgere in particolare con obblighi professionali o con una separazione temporanea a causa di notevoli problemi familiari.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, FR, JU, LU

Partiti: PS

Cerchie interessate: GDS, USS, unia

FR, JU vorrebbero che si definissero meglio i casi in cui si può parlare di notevoli problemi familiari; l'esempio della separazione temporanea va stralciato.

LU: occorre meglio precisare la nozione di "separazione temporanea". L'esperienza dimostra che dopo una separazione di oltre sei mesi non ci si deve aspettare una ripresa della coabitazione.

GDS: le deroghe sono troppo restrittive e inique.

PS, USS, unia: occorre stralciare la parola "notevoli".

Art. 77: Scioglimento della comunità familiare

1 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il permesso di dimora del coniuge e dei figli, rilasciato nell’ambito del ricongiungimento familiare secondo l’articolo 44 LStr, può essere prorogato, se:

a. la comunità familiare è durata almeno tre anni e vi è un’integrazione riuscita; o

b. gravi motivi personali rendono necessario un ulteriore soggiorno in Svizzera.

2 Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio e il reinserimento sociale nel Paese d’origine appare fortemente compromesso.

3 Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo 34.

4 Un’integrazione riuscita secondo il capoverso 1 lettera a nonché l’articolo 50 capoverso 1 lettera a LStr sussiste segnatamente, se lo straniero:

a. rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della Costituzione federale;

b. manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di imparare una lingua nazionale.

5 Se è fatta valere l’esistenza di violenza nel matrimonio secondo il capoverso 1 lettera b nonché l’articolo 50 capoverso 2 LStr, le competenti autorità possono esigere una prova. Come prova vale in particolare:

a. un certificato medico;

b. un rapporto di polizia;

c. una denuncia penale;

d. provvedimenti ai sensi dell’articolo 28b CC19; o

e. una corrispondente condanna penale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BL, GR, NE, VD, AI, AG, AR, BE, BL, GL, GR, SH, TI, VS

Partiti: PCS

Cerchie interessate: GDS, TS, OSAR, AIn, FSAG, UCS, FCES, CSP, Caritas, Caritas Berna, humanrights, ACES, ASM, FIZ, TDF, CSDP, zh.ch, Città di ZH

9 RS 210, presumibile messa in vigore il 1° luglio 2007; cfr. anche http://www.admin.ch/ch/i/ff/2006/5745.pdf.