Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Art. 79: Violazione dell'ordine pubblico
1 Vi è violazione dell’ordine pubblico se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di valori della Costituzione federale, di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato.
2 L’ordine pubblico comprende anche le regole non scritte come il rispetto reciproco e la tolleranza, la cui osservanza costituisce una condizione indispensabile della convivenza ordinata delle persone.
3 Vi è esposizione dell’ordine pubblico a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione dell’ordine pubblico ai sensi dei capoversi 1 e 2.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AI, AG, BE, BL, FR, GR, JU, NE, TG, VS
Partiti: PPD; UDC, PCS
Cerchie interessate: GDS, USS, unia, UCS, ASM, Città di ZH
PCS, VD: questa definizione dell'ordine pubblico è troppo estesa e rischia di sconfinare nell'arbitrario. Occorre una nuova formulazione.
PPD: occorre precisare maggiormente l'articolo in quanto serve anzitutto a intervenire contro i fomentatori di odio.
CDI: la disposizione è formulata in modo troppo poco chiaro.
AI, AG, BL, FR, GR, JU, TG, VS, UDC, ASM ritengono che ripetuti fermi di polizia e pertinenti rapporti bastino quale prova di violazione dell'ordine pubblico.
Humanrights propone la formulazione seguente: "Vi è violazione dell’ordine e della sicurezza pubblici se sono commesse infrazioni gravi o ripetute dell'ordine giuridico nonché di decisioni del diritto in materia di stranieri".
OSAR, AIn, ACES propongono di modificare il titolo in "Sicurezza e ordine pubblici".
OSAR, AIn: il cpv. 1 va formulato come segue: "Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di valori della Costituzione federale o di prescrizioni di legge" (il resto va stralciato).
Città di ZH, UCS propongono, nel cpv. 1, lo stralcio di "valori della Costituzione federale" e di "prescrizioni di legge" e la loro sostituzione mediante "l'ordine giuridico".
BE: nel cpv. 1, la nozione di "temerario" attribuisce all'autorità cantonale l'incombenza della prova. La disposizione va formulata in maniera più obiettiva.
NE: nella versione francese, i cpv. 2 e 3 risultano poco chiari; occorre adeguarli alla versione tedesca.
PS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, Città di ZH, humanrights, ACES, USS, UCS, unia: il cpv. 2 va stralciato in quanto dà adito a decisioni arbitrarie.
PS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, humanrights, GDS, ACES, FCES, USS, CRS, unia: il cpv. 3 va stralciato in quanto dà adito a decisioni arbitrarie. Eventualmente lo si può riformulare precisando secondo quali criteri la competente autorità applica al caso individuale il principio di proporzionalità.
Art. 82 Obbligo di comunicare
1 Le autorità di polizia, quelle giudiziarie e quelle preposte alle indagini penali comunicano spontaneamente alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione l’avvio e la sospensione di inchieste penali, la carcerazione o la liberazione e le sentenze di diritto civile e penale, sempreché riguardino uno straniero. Comunicano parimenti se uno straniero controllato soggiorna illegalmente in Svizzera.
2 Le autorità di stato civile, quelle tutorie e quelle giudiziarie comunicano spontaneamente e in ogni caso alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione i matrimoni, i dinieghi a contrarre matrimonio, le dichiarazioni di nullità, le separazioni e i divorzi nonché le misure tutorie, sempreché riguardino uno straniero.
3 In concomitanza con una comunicazione secondo il capoverso 2, le autorità coinvolte rendono noti alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione fatti che possono indicare un matrimonio