Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 43Fedlex · Rapporto sui risultati
abusivo allo scopo di eludere le prescrizioni d’ammissione secondo l’articolo 51 LStr. Tale obbligo di comunicare si applica anche alle rappresentanze svizzere all’estero.
4 Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 sono applicabili per analogia all’unione domestica registrata di coppie omosessuali.
5 Le autorità competenti per l’erogazione di prestazioni dell’aiuto sociale comunicano alle autorità cantonali competenti in materia di migrazione il ritiro di tali prestazioni da parte di stranieri fuori del settore dell’asilo. Una tale comunicazione non ha luogo se lo straniero in questione è titolare del permesso di domicilio e se soggiorna in Svizzera da oltre 15 anni (art. 63 cpv. 2 LStr).
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: UR, VD, ZH
Partiti: PS
Cerchie interessate: OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, USS, ACS
UR propone un ulteriore cpv. 1a: "L'organo cantonale di controllo giusta la legge federale sul lavoro nero comunica spontaneamente alle autorità competenti in materia di migrazione tutte le violazioni di detta legge."
VD, PS, OSAR, AIn, Caritas, Caritas Berna, USS, TS: l'art. 82 OASA contraddice i principi della protezione dei dati; in particolare, esso non è proporzionato. Le autorità degli stranieri non abbisognano di tutti i dati sensibili comunicati sistematicamente. Le comunicazioni dovrebbero avvenire solo su domanda e nella misura in cui ciò sia effettivamente necessario per la procedura.
PS, OSAR, AIn, Caritas Berna: questo articolo è contrario alla legge e non rispetta i principi dell'art. 97 LStr.
VD: l'art. 97 cpv. 3 LStr non è stato tradotto correttamente in francese. I cpv. 2 e 3 dovrebbero figurare nell'ordinanza sullo stato civile. La nozione di "settore dell'asilo", nel cpv. 5, è poco chiara. Cosa succede con i rifugiati riconosciuti, le persone ammesse provvisoriamente e i rifugiati ammessi provvisoriamente?
PS, USS, TS: la formulazione aperta del cpv. 3 è assai problematica in quanto induce a raccogliere indizi per ogni sospetto d'abuso.
Città di ZH, UCS, ACS: l'obbligo generale di comunicare di cui al cpv. 5 può dare adito a interpretazioni erronee da parte delle autorità degli stranieri, dato che l'aiuto sociale comprende anche gli aiuti unici per spese speciali. Occorre pertanto precisare in quali casi tale comunicazione deve effettivamente avvenire e quali prestazioni vanno intese quali "prestazioni dell'aiuto sociale".
Ulteriori osservazioni
AG, AR, AI, BS, BL, GL, TI, UDC, ASM: in una prossima revisione della LStr occorrerà introdurre un obbligo di comunicare delle autorità scolastiche per quel che concerne le iscrizioni e le partenze di allievi stranieri (art. 97 cpv. 3 LStr). Con ciò, oltre a lottare contro i soggiorni illegali, si potrebbe evitare che giovani inizialmente scolarizzati in Svizzera proseguano la loro scolarità all'estero all'insaputa delle autorità e tornino a risiedere in Svizzera solo dopo aver ultimato la scuola, il che costituirebbe un ostacolo all'integrazione.
Art. 83: Decisione preliminare
1 Prima del primo rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora per l’esercizio di un’attività lucrativa, il Servizio competente secondo il diritto cantonale per l’ammissione sul mercato del lavoro decide se sono adempite le condizioni:
a. per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente o dipendente secondo gli articoli 18-25 LStr;
b. per la prestazione transfrontaliera di servizi da parte di una persona o di una ditta con domicilio o sede all’estero secondo l’articolo 26 LStr;
c. per il cambiamento a un’attività lucrativa indipendente da parte di uno straniero titolare del permesso di dimora secondo l’articolo 38 capoverso 3 LStr.