Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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2 Tale Servizio decide parimenti se il permesso di soggiorno di breve durata può essere prorogato o rinnovato nonché, nel caso di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata, di un richiedente l’asilo o di uno straniero ammesso provvisoriamente, se la persona in questione può essere autorizzata a cambiare l’impiego.
3 La decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro può essere vincolata a condizioni e oneri, in particolare per quanto concerne il tipo e la durata di un’attività lucrativa temporanea in Svizzera.
4 D’intesa con l’UFM, in vece di decisioni nel singolo caso secondo i capoversi 1 lettera c e 2 può essere concessa un’approvazione forfetaria per determinate categorie di stranieri e domande.
Rifiuto o proposta di modifica
Cerchie interessate: USC, Intermundo
USC e Intermundo chiedono che venga inserito un nuovo cpv. 5: "Per i programmi autorizzati dall'UFM in vista del collocamento di persone con permesso di soggiorno di breve durata o di dimora, il chiarimento relativo alle condizioni del mercato del lavoro è effettuato dall'UFM."
Art. 85: Permessi e decisioni preliminari soggetti ad approvazione
1 L’UFM è competente per l’approvazione del rilascio dei permessi di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio e della proroga dei permessi di dimora, se:
a. per il coordinamento della prassi nell’ambito dell’esecuzione della legge ritiene necessaria una procedura d’approvazione per determinate categorie di stranieri e domande;
b. lo richiede per un caso singolo;
c. è previsto il rilascio anticipato del permesso di domicilio secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 4 LStr.
2 Prima del rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l’articolo 32 LStr o di un permesso di dimora secondo l’articolo 33 LStr con autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa, la decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro (art. 83) va sottoposta all’UFM per approvazione. Fanno eccezione le decisioni preliminari sui permessi per gli artisti (art. 19 cpv. 4 lett. b) e le ballerine di cabaret (art. 34).
3 L’autorità cantonale competente per il rilascio dei permessi può inoltre sottoporre all’UFM per approvazione una decisione cantonale sull’esame delle condizioni secondo il diritto federale.
NE, VD: concerne solo la versione francese: cpv. 1: il permesso di domicilio è di durata indeterminata, per cui è impossibile attribuire all'UFM la competenza di approvazione della proroga. Proposta di VD: "L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsque..."
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AG, AR, BS, FR, GR, OW, SG, TG, UR, ZG
Cerchie interessate: AUSL, USC, Intermundo, HKAGR
È respinta la regolamentazione secondo cui d'ora in poi anche i soggiorni di breve durata non sottostanti a contingente (art. 19 cpv. 4 lett. a) debbano essere sottoposti alla procedura di approvazione per le decisioni preliminari in materia di mercato del lavoro (art. 85 cpv. 2). Si temono ritardi nelle decisioni concernenti i permessi.
Art. 87: Rilevamento di dati per stabilire l'identità
1 Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i seguenti dati biometrici:
a. impronte digitali;
b. fotografie;