Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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c. profili del DNA secondo l’articolo 33 della legge federale dell’8 ottobre 200411 sugli esami genetici sull’essere umano.

2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere b, e ed f, 8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 novembre 200112 sul trattamento dei dati segnaletici.

3 Il trattamento, la comunicazione e la registrazione dei dati nonché la sicurezza dei dati sono retti dalle pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 12 aprile 200613 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), in particolare dagli articoli 2, 4, 9, 11, 16-19

dell’ordinanza SIMIC.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE, VD

Partiti: PS

Cerchie interessate: USS, Unia, GDS, VD

PS, USS, Unia: l'allestimento dei profili del DNA è superflua. Essa è onerosa e, dal profilo della protezione dei dati, contestata.

GDS, VD: il cpv. 1 lett. c deve precisare che un'analisi del DNA è possibile solo in via eccezionale qualora i documenti presentati non consentano di stabilire l'origine o la provenienza di una persona. Occorre menzionare il consenso della persona interessata. Proposta di VD: "il rilascio di un'autorizzazione d'entrata o di un permesso di soggiorno può soggiacere all'allestimento di profili del DNA se la filiazione o l'identità della persona sono oggetto di fondati dubbi che non possono essere dissipati in altro modo; per gli altri casi è applicabile la legge federale dell'8 ottobre 2004 sugli esami genetici sull'essere umano. Le relative spese possono essere messe a carico dello straniero interessato".

NE, VD: è d'uopo prevedere esplicitamente che le spese relative all'esame del DNA siano a carico dello straniero interessato.

Art. 88: Autorità competenti per l'esecuzione

1 Ogni Cantone designa un’autorità competente per l’esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive.

2 L’UFM è competente per tutti i compiti d’esecuzione della LStr e delle relative ordinanze esecutive che non sono stati assegnati a un’autorità cantonale o a un’altra autorità federale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AR, SG, TG

AR, SG, TG: siccome le mansioni sono assicurate in parte da più autorità, nel cpv. 1 occorre parlare di "autorità" al plurale.

Art. 89: Istruzioni dell'UFM

L’UFM emana le istruzioni necessarie per l’esecuzione della presente ordinanza.

Ulteriori osservazioni

TI auspica che sia svolta una procedura di consultazione presso i Cantoni e le parti sociali anche per quanto concerne le principali nuove istruzioni dell'UFM.

11 FF 2004 4851 (messa in vigore prevista per il 1° aprile 2007).

12 RS 361.3

13 RS 142.513