Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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2. Ordinanza concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto (OPEV)

Art. 1: Condizioni d'entrata

1 Le condizioni d’entrata per un soggiorno esente da permesso (art. 9 dell’ordinanza del ... 14

sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa) sono rette dall’articolo 5 LStr.

2 I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che durante il soggiorno in Svizzera non vengono percepite prestazioni di aiuto sociale. A dimostrazione della disponibilità di mezzi finanziari sufficienti sono ammessi il denaro contante, i depositi in banca, una dichiarazione di garanzia, un’assicurazione di viaggio o altre garanzie (art. 6-10).

3 Per un soggiorno esente da permesso, gli stranieri, oltre alle condizioni d’entrata di cui all’articolo 5 capoverso 1 LStr, devono adempire anche le condizioni d’ammissione specifiche previste dalla legge sugli stranieri per lo scopo di soggiorno dichiarato.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: OW, UR ZH

OW, UR: tra le condizioni d'entrata occorre menzionare anche la garanzia della partenza. ZH considera la definizione del primo periodo del cpv. 2 troppo restrittiva. Propone la modifica seguente: "I mezzi finanziari di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LStr sono sufficienti se è garantito che il soggiorno previsto può essere finanziato legalmente senza ricorrere a prestazioni di aiuto sociale in Svizzera. A dimostrazione...".

Art. 4: Esenzione dall'obbligo del visto

1 Non necessitano di un visto:

a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia;

b. le persone con doppia cittadinanza, svizzera e straniera;

c. gli stranieri con un permesso di dimora, di domicilio o per frontalieri valido o in possesso di un documento rilasciato dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);

d. i membri degli equipaggi aerei in servizio in possesso di un certificato di membro dell’equipaggio giusta l’appendice 9 della convenzione del 7 dicembre 194415 relativa all’aviazione civile internazionale;

e. i titolari di un passaporto valido del loro Paese e di un permesso di soggiorno permanente di uno Stato membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che, in qualità di lavoratori distaccati, possono appellarsi16 alle disposizioni dell’accordo sulla libera circolazione delle persone17 o della Convenzione AELS18; il permesso di soggiorno va comprovato mediante un documento valido (titolo di soggiorno), munito di una protezione adeguata contro le falsificazioni.

2 Se sono adempite le condizioni d’entrata di cui all’articolo 1 e se è garantita segnatamente la partenza dal Paese entro i termini previsti, non necessitano di un visto d’entrata per un soggiorno inferiore a tre mesi con scopo conforme all’articolo 13 capoverso 1 e per le missioni ufficiali:

a. i cittadini di Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia nonché i cittadini di Argentina, Australia, Brasile, Canada, El Salvador, Guatemala, Guyana, Messico, Nicaragua, Stati Uniti d’America, Sudafrica, Uruguay e Venezuela;

b. i titolari di un passaporto ufficiale valido, segnatamente di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido di Bolivia, Colombia, Repubblica Dominicana, Ecuador, Marocco, Perù e Tunisia, nonché di altri Stati con i quali esistono accordi bilaterali o multilaterali in materia e i titolari di un passaporto diplomatico valido dell’Iran;

14 RU..; RS...

15 RS 0.748.0.

16 Art. 5 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone in combinato disposto con gli art. 17 e 21 dell’all. I all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681) nonché art. 5 dell’allegato K della Convenzione AELS in combinato disposto con gli art.

16 e 20 dell’all. K – app. 1 della Convenzione AELS (RS 0.632.31).

17 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681).

18 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31).