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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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c. i titolari di un passaporto valido rilasciato dal loro Paese e di un titolo di soggiorno permanente rilasciato da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, da Andorra, Canada, Monaco, San Marino o dagli Stati Uniti d’America; il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un titolo di soggiorno;

d. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto diplomatico, di servizio, speciale o ordinario valido rilasciato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati arabi uniti, Kuwait, Oman, Qatar o Tailandia;

e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rilasciato da Taiwan19.

3 In collaborazione con il DFAE, l’UFM indica in un’istruzione i titoli di soggiorno e i visti Schengen riconosciuti (cpv. 2 lett. c-e).

4 L’UFM può, in singoli casi, esimere dall’obbligo del visto cittadini di altri Stati. D’intesa con le autorità federali e cantonali competenti, può semplificare le formalità in materia di visto e concludere, con le agenzie di viaggio, accordi sulle modalità e gli obblighi definiti nella presente ordinanza.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: VS, GL, AI, SZ, VD, BL, TG

Partiti: UDC Cerchie interessate: ASM

VS, UDC, GL, AI, SZ, VD, BL, TG, ASM: cpv. 2 lett. a: visti i problemi insorti, l'obbligo del visto va reintrodotto nei confronti di alcuni degli Stati qui elencati, in particolare Brasile, Sudafrica, Messico e Uruguay.

VD: complemento al cpv. 2 lett. c: " il permesso di soggiorno va comprovato per mezzo di un titolo di soggiorno valido e debitamente protetto contro le falsificazioni".

Art. 5: Disposizioni sul visto per i passeggeri in transito aeroportuale

1 I passeggeri in transito aeroportuale del traffico di linea concessionato, titolari di un passaporto valido e riconosciuto, non necessitano di un visto se:

a. non abbandonano la zona di transito;

b. riprendono il volo entro 48 ore;

c. dispongono del documento di viaggio necessario per entrare nel Paese di destinazione;

d. possiedono un biglietto d’aereo per il viaggio fino al luogo di destinazione; e

e. prima di partire hanno prenotato un posto per proseguire il viaggio.

2 In deroga al capoverso 1, sono soggetti all’obbligo del visto i cittadini di Afghanistan, Angola, Bangladesh, Camerun, Repubblica democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Ghana, Guinea, India, Iran, Libano, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Sri Lanka e Turchia.

3 Non sono soggetti all’obbligo del visto di cui al capoverso 2:

a. i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido;

b. i titolari di un passaporto valido e di un permesso di dimora o di domicilio valido;

c. i titolari di un passaporto valido e di un visto valido o di un titolo di soggiorno valido rilasciato da Andorra, Canada, Monaco, San Marino, dagli Stati Uniti d’America o da uno Stato membro dell’AELS o dell’UE.

4 I cittadini di Iraq e Somalia necessitano in ogni caso di un visto.

Rifiuto o proposta di modifica: Cerchie interessate: Swiss

La nozione di "traffico di linea concessionato" va sostituita, nel cpv. 1 (primo periodo) e nell'art. 27 cpv. 1, mediante quella di "compagnie aeree con autorizzazione d'esercizio". Nel cpv. 1, le lett. d ed e vanno riunite. Nell'ottica del sempre più usuale biglietto elettronico, la

19 La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera.