Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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lett. d va formulata come segue: "possiedono i necessari documenti di trasporto per il viaggio fino al luogo di destinazione".
Art. 6: Dichiarazione di garanzia
1 L’autorità competente per il rilascio dei permessi può chiedere allo straniero di produrre una dichiarazione di garanzia firmata da una persona fisica o giuridica solvibile in Svizzera (garante) per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti.
2 Per gli stranieri non soggetti all’obbligo del visto che non provengono da Stati dell’AELS o dell’UE, la dichiarazione di garanzia può essere chiesta dagli organi di controllo alla frontiera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
3 Possono firmare una dichiarazione di garanzia:
a. i cittadini svizzeri;
b. gli stranieri titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
c. le persone giuridiche iscritte al registro del commercio.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: GL, AI, BS, BL, TG, TI, GR, AR, ZH, SG, UR
Partiti: UDC Cerchie interessate: ASM
GL, AI, BL, TG, ASM sono fondamentalmente favorevoli alla soppressione della dichiarazione di garanzia (in questo senso anche GR, TI, AR e ZH). Se essa è mantenuta, chiedono se del caso che tutti i garanti che non hanno ossequiato i loro obblighi o i cui ospiti hanno causato difficoltà durante il loro soggiorno vengano registrati a livello svizzero. Il fatto che una persona figuri in tale banca dati sarà rilevante nel quadro dell'esame di una nuova domanda di visto o di entrata (anche secondo l'UDC).
BS, BE sono esplicitamente favorevoli al mantenimento della dichiarazione di garanzia nonché alla creazione della suddetta banca dati.
SG vorrebbe sostituire la dichiarazione di garanzia mediante un'assicurazione che comprenda prestazioni superiori a quelle di un'assicurazione di viaggio giusta l'art. 9 OPEV.
UR auspica che all'entrata siano inoltre registrati sistematicamente o per campionatura i dati personali e siano stabiliti lo scopo e il luogo di soggiorno. Tali dati vanno trasmessi al Cantone di residenza per ragioni di controllo.
BS dubita della fattibilità, al lato pratico, del cpv. 2.
Art. 7: Portata
1 Il garante s’impegna a coprire le spese per il sostentamento e il ritorno, comprese quelle per infortunio e malattia, che il soggiorno dello straniero cagiona alla comunità e ai fornitori privati di prestazioni mediche. La dichiarazione di garanzia è irrevocabile.
2 L’obbligo ha effetto a partire dalla data di rilascio del visto e si estingue con la partenza dello straniero dalla Svizzera, al più tardi però 12 mesi dopo l’entrata. Le spese scoperte occasionate durante tale periodo possono essere fatte valere per i cinque anni successivi.
3 L’importo della garanzia ammonta a 30 000 franchi per persona e per ogni gruppo o famiglia di dieci persone al massimo.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, TG, VD, NE
Partiti: UDC
Cerchie interessate: OSAR, PS, Città di ZH, AIn, UCS, ASM, USS, UNIA
VD, NE chiedono che sia precisato a partire da che momento decorre il termine di cinque anni di cui al cpv. 2 (a partire da quando il credito è esigibile).
USS, UNIA chiedono di abbassare nuovamente a 20 000 franchi l'importo della garanzia di cui al cpv. 3.