Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 49Fedlex · Rapporto sui risultati
OSAR, PS, Città di ZH, AIn, UCS propongono un complemento al cpv. 3: "…ammonta al massimo a 30 000 franchi per persona...".
BS mette in questione il trattamento privilegiato dei membri di gruppi rispetto alle persone singole nel cpv. 3 e propone che, per lo meno per i gruppi di al massimo dieci persone che viaggiano insieme, l'importo della garanzia sia di 30 000 franchi a persona.
UDC, BE, AR, GL, AI, GR, BS, BL, TG, ASM chiedono che la responsabilità sia estesa a tutte le spese scoperte o a tutte le spese non coperte da un'assicurazione di viaggio. BS chiede inoltre che lo Stato abbia una posizione privilegiata in presenza di diritti concorrenti fra loro.
Art. 8: Procedura
1 La dichiarazione di garanzia va controllata dall’autorità cantonale o comunale competente.
2 In singoli casi motivati, i dati relativi alla dichiarazione di garanzia possono essere comunicati alle autorità interessate, segnatamente alle autorità di aiuto sociale.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: BS, UR, ZH, JU, FR
UR: le autorità cantonali competenti in materia di migrazione devono avere la possibilità di apportare in EVA osservazioni di rilievo.
ZH ritiene che la formulazione dia adito a interpretazioni erronee e propone il tenore seguente per il cpv. 1: "I dati della dichiarazione di garanzia sono controllati dall'autorità cantonale competente".
BS: cpv. 2: in linea di principio, le autorità di aiuto sociale dovrebbero poter attingere all'importo previsto dalla dichiarazione di garanzia. I dati relativi alla dichiarazione di garanzia vanno pertanto trasmessi sistematicamente alle autorità di aiuto sociale, e non solo in singoli casi motivati.
JU, FR deplorano la parziale ignoranza da parte dei creditori dello strumento dato dalla dichiarazione di garanzia o comunque della relativa procedura. In tal senso, la disposizione dovrebbe contenere informazioni più precise.
Art. 9: Assicurazione di viaggio
1 A prescindere dalla firma di una dichiarazione di garanzia di cui all’articolo 6, l’autorità competente per il rilascio dei permessi chiede che venga stipulata un’assicurazione di viaggio se non è garantita in altro modo la copertura dei costi di un’operazione di salvataggio, di un rimpatrio per motivi medici, del soccorso medico d’emergenza nonché delle cure ospedaliere di emergenza in caso di infortunio o malattia improvvisa durante il soggiorno (art. 10). La copertura minima dell’assicurazione è di 50 000 franchi.
2 L’assicurazione di viaggio dev’essere stipulata presso una società d’assicurazioni:
a. con sede o filiale in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o in uno Stato membro dell’UE o dell’AELS; e
b. autorizzata, dall’autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede, a stipulare assicurazioni di viaggio.
Rifiuto o proposta di modifica
Cerchie interessate: UCS, Città di ZH
Città di ZH e UCS non capiscono per quale motivo l'importo della copertura assicurativa nel cpv. 1 debba essere superiore a quello dell'importo della garanzia (art. 7 OPEV). Chiedono pertanto che tale importo sia abbassato a 30 000 franchi. Considerano inoltre eccessive le spese assicurative fra i 300 e i 600 franchi. Propongono infine un nuovo cpv. 3: "La prova della conclusione di un'assicurazione di viaggio dev'essere apportata al più tardi all'entrata in Svizzera".