Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Art. 10: Altre garanzie

D’intesa con l’autorità competente per il rilascio dei permessi, gli stranieri possono produrre una garanzia bancaria di una banca svizzera o altre garanzie equivalenti per dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a coprire le spese di soggiorno e di ritorno.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: NE

NE considera l'esigenza di una garanzia bancaria di una banca svizzera troppo limitativa.

Una banca con una sede o una filiale in Svizzera oppure una banca ammessa nel nostro Paese dovrebbero essere parimenti approvate.

Art. 13: Rilascio del visto

1 La rappresentanza all’estero può rilasciare il visto per un soggiorno non superiore a tre mesi con i seguenti scopi:

a. turismo;

b. visita;

c. formazione teorica basata su un programma di studi;

d. cure mediche o soggiorno di cura;

e. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, culturale, religioso o sportivo;

f. attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito);

g. attività temporanea di corrispondente per media esteri;

h. servizi transfrontalieri, attività lucrativa per conto di un datore di lavoro straniero o colloqui d’affari, purché non superino otto giorni per anno civile. Fanno eccezione le attività nell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami edilizi accessori, nella ristorazione, nei lavori di pulizia in aziende o a domicilio, nei servizi di sorveglianza e di sicurezza, e nel settore a luci rosse.

2 I Cantoni possono pronunciarsi in anticipo sulle domande di visto di cui al capoverso 1. L’UFM stabilisce i casi in cui la rappresentanza all’estero, prima di rilasciare il visto, deve chiedere il parere dell’autorità cantonale competente o dell’UFM.

3 Per un soggiorno più lungo o con scopi diversi da quelli elencati al capoverso 1, la rappresentanza all’estero può rilasciare il visto solo se autorizzata dall’autorità competente (art. 21–23).

4 Lo straniero è vincolato allo scopo del viaggio e del soggiorno stabiliti nel visto.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GL, GR; JU, TI, VD, VS, ZG

Cerchie interessate: ASM

BS, BE, JU, VS, FR, GL, AI, GR, BL, TG, ASM chiedono che, nel cpv. 1, venga limitata la competenza delle rappresentanze all'estero, le quali dovrebbero, a seconda dello scopo del soggiorno, chiedere preliminarmente e obbligatoriamente il parere dell'autorità cantonale prima di rilasciare il visto.

VD constata che persone che svolgono ricerche, un dottorato o un post-dottorato per un periodo limitato presso un'università non sono menzionate a parte ma sono annoverata sotto la lett. a, c od e.

AI, TI, GR, BL, ASM chiedono che la nozione di "formazione teorica" nel cpv. 1 lett. c sia sostituita mediante quella di "formazione senza pratica". VD propone la nozione più semplice di "formazione".

ZG chiede che il termine di cui al cpv. 1 lett. h sia portato a 30 giorni per anno civile. AG chiede che l'autorità all'estero sia autorizzata a rilasciare di propria competenza i visti per colloqui d'affari della durata di al massimo 30 giorni.