Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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VD, cpv. 2: non è chiaro in quali casi la rappresentanza all'estero può rilasciare un visto senza prima chiedere il parere della competente autorità.

NE (concerne solo il francese): traduzione unitaria della nozione di "Erotikgewerbe"/"settore a luci rosse" nelle versioni francesi dell'OPEV, dell'OASA e dell'ODist.

Art. 15: Visto di ritorno

L’UFM e, su sua istruzione, gli uffici cantonali degli stranieri possono, in casi speciali, rilasciare visti di ritorno a stranieri il cui soggiorno in Svizzera non è regolato da un permesso di dimora o di domicilio.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AI, AG, TI, GR, VD, BL, TG, SH,

Cerchie interessate: ASM

AI, AR, AG, TI, GR, VD, BL, TG, SH, ASM chiedono che venga meglio definito, magari adducendo esempi concreti, quali situazioni rientrano nella nozione di "casi speciali".

AG: la disposizione va completata indicando che il visto di ritorno per cittadini di Stati terzi autorizza solo al rientro in Svizzera e non garantisce il transito attraverso lo spazio UE/AELS. AR, SG: il tenore non coincide con la prassi. Su richiesta esplicita, anche le persone titolari di un permesso di dimora o di domicilio otterrebbero un visto di ritorno.

Art. 18: Posti di confine

1 Gli stranieri sono tenuti a entrare e uscire da determinati posti di confine, aree d’atterraggio e aeroporti che il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) dichiara aperti al grande traffico di confine.

2 Sono fatte salve le disposizioni sul piccolo traffico di confine e il passaggio del confine da parte di stranieri in alta montagna nonché le deroghe previste da accordi bilaterali e multilaterali.

Ulteriori osservazioni:

ZH rileva, in maniera generale, che mancano le disposizioni relative ai sistemi automatizzati per i controlli di confine in uso presso alcuni aeroporti europei. Per evitare una revisione dell'ordinanza è d'uopo mettere a punto già sin d'ora la necessaria base legale.

Art. 26: Collaborazione delle autorità

1 Le autorità cantonali e federali preposte all’esecuzione delle disposizioni sull’entrata evadono le domande senza indugio. Ciò facendo collaborano strettamente tra loro.

2 Il DFAE o l’UFM sottopone per parere la domanda di persone che possono pregiudicare la sicurezza e l’ordine pubblici e le relazioni internazionali della Svizzera alle seguenti autorità, segnatamente:

a. all’Ufficio federale di polizia;

b. al Segretariato di Stato dell’economia (seco);

c. all’Amministrazione federale delle finanze;

d. agli uffici cantonali degli stranieri.

3 L’UFM allestisce rapporti sull’immigrazione clandestina per la prassi in materia di visti e il controllo alla frontiera. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: VD,

Cerchie interessate: Città di ZH; UCS

VD propone una riformulazione del cpv. 1, primo periodo: "... evadono le domande con la debita cura".