Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Città di ZH e UCS propongono, nel cpv. 3, la formulazione seguente: "L’UFM allestisce rapporti sull’immigrazione clandestina e le sue conseguenze per la prassi in materia di visti e per il controllo alla frontiera nonché per l'orientamento generale della politica migratoria. In tale contesto collabora con le autorità e le organizzazioni nazionali e internazionali interessate e coopera alla formazione e al perfezionamento dei funzionari incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza."

Art. 28: Sistema di riconoscimento facciale

L’autorità di controllo alla frontiera può impiegare un sistema di riconoscimento facciale come tecnica di individuazione secondo l’articolo 103 capoverso 1 LStr20. Il sistema è basato su una procedura biometrica per misurare i lineamenti delle persone che arrivano all’aeroporto.

Rifiuto o proposta di modifica Partiti: PS Cerchie interessate: OSAR, AIn

OSAR, PS e AIn rilevano che una persona già registrata nel sistema di riconoscimento facciale che presenta una domanda d'asilo all'aeroporto può essere trasportata dalla compagnia aerea solo una volta terminata la procedura d'asilo.

Art. 30: Condizioni per il rilevamento dei dati

I dati di cui all’articolo 29 possono essere rilevati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: ZH

ZH rileva che le esigenze per interrogare il sistema sono più elevate di quelle per la registrazione di dati concernenti una persona. L'ammissibilità della registrazione e della consultazione dovrebbero invece essere vincolate alle medesime condizioni. ZH propone pertanto di stralciare l'art. 31 e di riformulare come segue l'art. 30: "I dati di cui all’articolo 29 possono essere rilevati e i dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati quando una persona che giunge in un aeroporto svizzero per via aerea è sospettata di immigrare illegalmente o di costituire una minaccia concreta per la sicurezza interna o esterna della Svizzera."

Art. 31: Condizioni per interrogare il sistema

I dati memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale possono essere richiamati per stabilire l’identità o la provenienza di una persona che:

a. nella zona di transito dell’aeroporto viene controllata dalla polizia, presenta una domanda d’asilo o intende passare il controllo dei passaporti; e

b. non produce né documenti di viaggio validi o a lui intestati né documenti di volo.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: ZH (stralciare, cfr. commento all'art. 30).

Art. 32: Procedura per interrogare il sistema

1 Se sono adempite le condizioni di cui agli articoli 30 e 31, viene acquisita un’immagine statica del viso della persona. Il sistema di riconoscimento facciale misura l’immagine statica e confronta i dati ottenuti con quelli biometrici memorizzati nel sistema di riconoscimento facciale.

2 Se i dati biometrici coincidono, il sistema di riconoscimento facciale visualizza i dati di cui

all’articolo 29 capoverso 1.

20 RS 142.20