Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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3 L’immagine statica e i relativi dati biometrici destinati al confronto con l’immagine primaria vanno cancellati appena terminata l’interrogazione del sistema.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: ZH

ZH chiede lo stralcio di questo articolo poiché non tange nessun diritto o obbligo dei cittadini.

Art. 35: Diritti degli interessati

1 I diritti degli interessati, segnatamente quelli d’accesso, di rettifica e di cancellazione, sono retti dalla legge cantonale sulla protezione dei dati applicabile all’aeroporto, nella misura in cui il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali.

2 In assenza di una legge cantonale sulla protezione dei dati si applicano le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199221 sulla protezione dei dati (art. 37).

3 Una persona interessata che voglia far valere i propri diritti deve identificarsi e presentare domanda scritta all’autorità di controllo alla frontiera.

4 I dati inesatti vanno rettificati d’ufficio.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: VD

VD propone la modifica seguente alla fine del cpv. 1: "…il sistema di riconoscimento facciale è attuato dalle autorità cantonali del luogo in cui si trova l'aeroporto".

Art. 38

1 Se un visto è rifiutato (art. 16) oppure revocato o annullato (art. 17), l’UFM emana, su domanda del richiedente, una decisione soggetta a emolumento.

2 A parte casi eccezionali motivati, l’entrata nel merito della domanda di decisione è vincolata al versamento di un anticipo sulle spese.

Osservazione: Cerchie interessate: CRS

CRS approva in linea di principio il miglioramento della protezione giuridica (in combinato disposto con l'art. 63 seg. LStr) ma ritiene troppo corto il termine di ricorso di tre giorni e si chiede se sia consono all'art. 13 CEDU. In presenza di importanti motivi, il ricorso dovrebbe avere d'ufficio un effetto sospensivo.

Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen (Allegato relativo all'art. 41) Art. 22: Reintroduzione di controlli alla frontiera interna

1 Se sono adempite le condizioni previste all’articolo 23 paragrafo 1 del Codice frontiere Schengen22, il Consiglio federale decide in merito alla reintroduzione di controlli alla frontiera interna.

2 In casi urgenti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina a breve scadenza le misure immediatamente necessarie alla reintroduzione dei controlli alla frontiera. Il Consiglio federale ne va informato senza indugio.

3 Il Corpo delle guardie di confine procede ai controlli alla frontiera interna d’intesa con i Cantoni di confine.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: ZH

21 RS 235.1

22 GU L 105 del 13.04.2006, pag. 12.