Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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USS e UNIA propongono parimenti lo stralcio dell'articolo in quanto dà adito a disparità di trattamento tra cittadini dell'UE e cittadini di altri Stati e non tiene conto né del principio della copertura delle spese né del principio d'equivalenza.
Il PPD considera un supplemento fino al 50 per cento eccessivo.
Art. 6: Incasso
1 Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.
2 All’estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta.
3 Il corso del cambio di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.
Rifiuto o proposta di modifica Cerchie interessate: USS, UNIA
USS e UNIA chiedono che si rinunci a una riscossione anticipata (cpv. 1) onde evitare di mettere gravemente in difficoltà le persone bisognose di protezione finanziariamente sfavorite.
Art. 8: Emolumenti massimi
1 Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a:
Fr.
a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione del rilascio di
un permesso95
b. per il rilascio di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per il loro rinnovo95
c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone, posto o professione (decisioni interne)95
d. per il rilascio del permesso di domicilio95
e. per la proroga di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri65
f. per la proroga del termine di controllo del libretto per stranieri certificante il domicilio 65 g. per la proroga del termine durante il quale resta in vigore il permesso di domicilio di uno straniero che si trova all’estero65
h. per la proroga del libretto per stranieri di persone ammesse provvisoriamente65
i. per la sostituzione di un libretto per stranieri65
j. per il cambiamento di indirizzo nel Comune di domicilio25
k. per tutte le restanti modifiche al libretto per stranieri65
l. per un estratto del casellario giudiziale25
m. per la conferma della notifica dei lavoratori e di lavoratori indipendenti25
2 Per gli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o all’Accordo AELS, l’emolumento di cui al capoverso 1 lettere a-c ammonta al massimo a 65 franchi.
3 Per i figli non coniugati minori di 18 anni, che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o all’Accordo AELS, l’emolumento giusta il capoverso 1 lettere k ed m ammonta a 12.50 franchi, negli altri casi al massimo a 30 franchi.
4 Agli stranieri che possono appellarsi all’Accordo di libera circolazione delle persone o all’Accordo AELS, e che presentano un’assicurazione del rilascio di un permesso (cpv. 1 lett. a), la competente autorità cantonale rilascia gratuitamente il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.
5 Per le prestazioni sollecitate in comune da più di dodici persone si preleva un emolumento di gruppo unitario. Esso ammonta al massimo a dodici emolumenti singoli.