Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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Cantoni: AG, AI, AR, BE, BL, FR, GL, GR; JU, OW, SG; SH, TG, TI, UR
Cerchie interessate: ASM, USS, UNIA
USS, UNIA: l'Ordinanza sugli emolumenti LStr va modificata in quanto discrimina gli stranieri che non possono appellarsi all'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Per queste persone, infatti, le aliquote degli emolumenti sono in parte nettamente più elevate.
AR e SG sono favorevoli a un netto aumento delle aliquote degli emolumenti in quanto allo stato attuale sono di gran lunga insufficienti per la copertura delle spese.
BE, JU, VS, FR, AG, GL, OW, AI, TI, GR, BL, TG, SH, UR, ASM rilevano che l'emolumento massimo di cui al cpv. 1 lett. e dovrebbe parimenti ammontare a 95 franchi, per analogia con la lett. b.
BE, JU, VS, FR, AG, GL, OW, AI, BL, TG, UR, ASM chiedono di fissare la tassa di cui al cpv. 2 pure a 95 franchi.
USAM e CP rilevano un errore di traduzione nel testo francese. La nozione di "taux" va sostituita mediante quella di "tarif maximal".
Art. 10: Emolumenti federali
1 Gli emolumenti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) ammontano a:
Fr.
a. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata100
b. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata100
2 L’emolumento per il trattamento dei dati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SI-MIC) è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo 8 ed è prelevato dall’UFM direttamente presso i Cantoni. Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte dell’UFM sono determinanti:
a. la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno prece-
dente e al 31 agosto dell’anno corrente; e
b. le spese annue dell’UFM per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché
per l’esecuzione delle prescrizioni della LStr nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: AG
AG considera l'emolumento di 10 franchi di cui al cpv. 2 ancora troppo elevato e propone di abbassare l'emolumento massimo a 7 franchi.
Art. 12: Emolumenti
1 L'emolumento ammonta a:
Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica
o consolare95
se il visto è rilasciato con una validità di oltre sei mesi, a seconda
della durata della validità fino a 270
b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero, a seconda fino a 150
dell’onere occasionato
c. per un visto rilasciato dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stranieri75
d. per la modificazione di un visto valido, a seconda dell’onere occasionato fino a 75
2 L’UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.
3 L’emolumento per un visto collettivo è ridotto:
a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di
famiglia. L’emolumento ammonta a 570 franchi al massimo;