Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 57Fedlex · Rapporto sui risultati

b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è

apposto su un foglio separato.

4 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento all’UFM.

5 L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.

Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: UR

Cerchie interessate: USS, UNIA, FST, Pilatus, RDK, hotelleriesuisse, GPTT

USS e UNIA trovano gli emolumenti eccessivi. Occorre adeguarli agli emolumenti per i visti valevoli dall'entrata in vigore degli accordi d'associazione a Schengen (mass. 95 franchi per un visto).

FST, Pilatus, RDK, hotelleriesuisse, GPTT considerano l'aumento degli emolumenti nel cpv. 1 lett. a già a partire dal 1° gennaio 2008 sproporzionato e svantaggioso per la concorrenzialità del turismo svizzero. L'adeguamento in questione dovrebbe essere attuato solo con l'attuazione vera e propria dell'acquis di Schengen e il riconoscimento reciproco dei visti ad essa connesso. È caldeggiata un'attuazione per quanto possibile celere dell'acquis di Schengen.

UR: l'emolumento di cui al cpv. 1 lett. c deve parimenti ammontare a 95 franchi poiché corrisponde a un onere paragonabile a quello richiesto dalla fattispecie di cui alla lett. a.

Art. 13: Visti esenti da emolumento

1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

a. ……

d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;

e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;

f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;

g. ……

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: NE, VD

NE e VD deplorano che i borsisti delle università cantonali non beneficino della gratuità del visto.

4. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)

Art. 1: Oggetto

La presente ordinanza:

a. definisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri nonché il loro contributo all’integrazione;

b. definisce i compiti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore

dell’integrazione nonché i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione24 (Commissione);

24 Il nome definitivo non è ancora stato deciso.