Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
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b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è
apposto su un foglio separato.
4 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento all’UFM.
5 L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.
Rifiuto o proposta di modifica Cantoni: UR
Cerchie interessate: USS, UNIA, FST, Pilatus, RDK, hotelleriesuisse, GPTT
USS e UNIA trovano gli emolumenti eccessivi. Occorre adeguarli agli emolumenti per i visti valevoli dall'entrata in vigore degli accordi d'associazione a Schengen (mass. 95 franchi per un visto).
FST, Pilatus, RDK, hotelleriesuisse, GPTT considerano l'aumento degli emolumenti nel cpv. 1 lett. a già a partire dal 1° gennaio 2008 sproporzionato e svantaggioso per la concorrenzialità del turismo svizzero. L'adeguamento in questione dovrebbe essere attuato solo con l'attuazione vera e propria dell'acquis di Schengen e il riconoscimento reciproco dei visti ad essa connesso. È caldeggiata un'attuazione per quanto possibile celere dell'acquis di Schengen.
UR: l'emolumento di cui al cpv. 1 lett. c deve parimenti ammontare a 95 franchi poiché corrisponde a un onere paragonabile a quello richiesto dalla fattispecie di cui alla lett. a.
Art. 13: Visti esenti da emolumento
1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:
a. ……
d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;
g. ……
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: NE, VD
NE e VD deplorano che i borsisti delle università cantonali non beneficino della gratuità del visto.
4. Ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS)
Art. 1: Oggetto
La presente ordinanza:
a. definisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri nonché il loro contributo all’integrazione;
b. definisce i compiti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) nel settore
dell’integrazione nonché i compiti e la struttura della Commissione federale della migrazione24 (Commissione);
24 Il nome definitivo non è ancora stato deciso.