Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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c. disciplina la cooperazione tra i servizi federali nella promozione dell’integrazione e tra l’UFM e i servizi dei Cantoni che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione;

d. disciplina la procedura e le condizioni per il versamento dei contributi finanziari della Confederazione alla promozione dell’integrazione.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: CdC, ZG, LU, SG, OW, NW, UR, ZH

Partiti: PS

Cerchie interessate: CFS, ACS, FCES

CdC, ZG, ZH: occorre precisare in maniera più concreta a chi è applicabile l'OIntS.

PS,CFS, FCES: la lett. a va completata come segue: "... nonché della società di accoglienza e del suo contributo al processo integrativo ".

BS: la lett. b va completata come segue: "definisce i compiti ... (UFM), dei Cantoni e dei Comuni...".

ACS: la lett. c va completata come segue: "...i servizi dei Cantoni e dei Comuni che fungono... ".

Art. 2: Principi e obiettivi

1 L’obiettivo dell’integrazione è garantire agli stranieri pari opportunità di partecipazione alla società svizzera.

2 L’integrazione è un compito trasversale che va svolto dalle autorità federali, cantonali e comunali con il sostegno delle organizzazioni non governative, comprese le parti sociali e le associazioni degli stranieri.

3 L’integrazione deve avvenire in primo luogo mediante le strutture ordinarie quali in particolare la scuola, la formazione professionale, il mondo del lavoro e le strutture della sicurezza sociale e della sanità. Misure speciali per stranieri vanno adottate solo a titolo di sostegno complementare.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, VS, GL, AI, NE, BS, ZG, GR, SZ, TG, UR, SH, BL, SO, JU, FR, VD, OW, NW, SG, LU, BE, ZH

Partiti: PES, UDC, PS, PCS

Cerchie interessate: CdC, USS, CFS, CDI, Caritas, Caritas Berna, Humanrights

CdC, NE, ZG, SZ, UR, CFS, CDI: il cpv. 1 va completato come segue "...pari opportunità di partecipazione alla società svizzera senza discriminazioni". I lavori della Conferenza tripartita sugli agglomerati (CTA) hanno evidenziato un bisogno d'intervento per quanto concerne la discriminazione degli stranieri.

NE, CFS, CDI, UCS: la nozione di "misure speciali" nel cpv. 3 va sostituita con quella di "misure specifiche di promozione dell'integrazione".

Caritas: nel cpv. 3 devono essere menzionate le persone con particolari bisogni dal profilo dell'integrazione giacché per questa "clientela" molto variegata e straordinaria occorrono misure accompagnatorie nelle strutture ordinarie (sostegno da parte di persone che possiedono le conoscenze necessarie).

PS: nel cpv. 3, la possibilità d'integrazione non va limitata alla formazione e al lavoro. L'integrazione si realizza anche lottando contro la discriminazione. Occorrono misure speciali modulate in funzione delle persone senza attività lucrativa e in formazione.

BS: tra le strutture ordinarie devono essere menzionate anche le strutture diurne dell'assistenza all'infanzia destinata a bambini in età prescolastica.

CdC, NE, ZG, SZ, UR, PES, USS, Caritas Berna, Humanrights: occorre parimenti menzionare la necessaria disponibilità della società di accoglienza in vista di promuovere la disponibilità a e la capacità di integrarsi.