Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Art. 5: Accordo d'integrazione

1 Al momento del rilascio o della proroga del permesso di dimora o del permesso di soggiorno di breve durata, le autorità competenti possono stipulare con gli stranieri un accordo d’integrazione.

2 In seguito alla valutazione del singolo caso, l’accordo d’integrazione stabilisce gli obiettivi, le misure concordate e le conseguenze in caso di non rispetto delle misure concordate.

3 L’obiettivo dell’accordo d’integrazione è in particolare promuovere l’apprendimento di una lingua nazionale nonché l’acquisizione di conoscenze:

a. delle condizioni sociali e di vita in Svizzera;

b. dell’ordinamento giuridico svizzero;

c. delle norme e regole fondamentali il cui rispetto costituisce un presupposto indispensabile per la convivenza pacifica.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: BS, NE, JU, FR, ZH, VD, NW, OW, ZG, SG, AR, GR, SZ, AG

Partiti: PS, PES, PCS

Cerchie interessate: CdC, USS, Caritas, CRS, OSAR, ACES, Unia, Città di ZH, CFS, CDI, ACS, FCES, Caritas Berna, Humanrights

PES, PCS, USS, CRS, ACES, Unia, FCES, Caritas Berna, Humanrights: l'art. 5 va stralciato in quanto dà adito a discriminazioni. Da un lato è applicabile solo ai cittadini di Stati terzi,

d'altro lato lascia i Cantoni liberi di applicarlo o no ("disposizione potestativa").

CdC, ZH, AR, SG, OW, NW, GL, ACS: il cpv. 3 lett. a va completato con "in particolare la parità donna-uomo e il divieto di qualsiasi discriminazione". L'ignoranza o la mancata osservanza di questi valori fondamentali diverrebbe rapidamente problematica.

CdC, NE, JU, FR, ZH, SZ, UR, AG, CDI, AUSL, UCS: al cpv. 3 lett. c la nozione di "norme e regole fondamentali" va maggiormente concretata (inoltre: cosa è considerato una violazione di tali norme e regole?); CdC: la lett. c va stralciata.

GR: per quanto concerne le condizioni sociali e di vita in Svizzera, non bastano mere conoscenze ma occorre anche appropriarsele attivamente.

CDI, VD, BS, ZH, ACS: occorre conferire maggiore rilevanza all'impegno dello Stato. Occorre in particolare prevedere un obbligo della Confederazione e dei Cantoni di mettere a disposizione pertinenti offerte integrative.

BS: prima di autorizzare l'entrata potrebbero essere conclusi accordi d'integrazione individualizzati. Gli scopi e i termini degli accordi d'integrazione verrebbero fissati dopo accurati chiarimenti e colloqui. Occorre esigere la conoscenza della lingua parlata nel Cantone. La mancata osservanza di un accordo d'integrazione dovrebbe essere punita con la multa fino a 5 000 franchi.

PS, CFS, Caritas, OSAR, FCES, Humanrights: è perlomeno assai critico espellere uno straniero in virtù del presente articolo. Dal punto di vista giuridico, inoltre, non si tratta di un accordo ma di una decisione con diritto di essere sentiti.

PS: nel cpv. 2: anziché le conseguenze in caso di non rispetto delle misure concordate si dovrebbero indicare le conseguenze in caso di rispetto di tali misure.

Art. 6: Obbligo di partecipare a misure d’integrazione

1 I rifugiati e le persone ammesse provvisoriamente che ricevono aiuto sociale possono essere obbligati a partecipare a misure d’integrazione quali i programmi di formazione e d’occupazione.

2 Se non adempiono tale obbligo senza addurre motivi validi, le prestazioni di aiuto sociale possono essere ridotte in virtù del diritto cantonale o dell’articolo 83 capoverso 1 lettera d LAsi.

3 La partecipazione con successo a un programma di formazione o di occupazione è presa in considerazione in occasione dell’esame per il rilascio di un permesso di dimora ai sensi dell’articolo 84 capoverso 5 LStr.

Rifiuto o proposta di modifica