Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 62Fedlex · Rapporto sui risultati
Cantoni: VS, GL, NE, SH, GR, VD, UR, NW, OW, ZG, SG, SZ, LU
Partiti: PS, PCS
Cerchie interessate: CdC, USS, Caritas, CRS, OSAR, ACES, Unia, CDI, UCS, Città di ZH, ACS, FCES, Caritas Berna, Humanrights
PCS, USS, Caritas, CRS, OSAR, ACES, Unia, FCES, Caritas Berna, Humanrights: l'articolo va stralciato in quanto non tiene debitamente conto della situazione speciale dei rifugiati.
Inoltre, se necessario, il diritto cantonale consente già di ridurre le prestazioni dell'aiuto sociale.
PS: l'aiuto sociale non dovrebbe essere ridotto in caso di cattiva integrazione.
CdC, SZ, ZG, LU, OW, NW, VS, GL, NE, SH, GR, VD, UR, CDI, UCS, Città di Zurigo: nel cpv. 3, la nozione di "partecipazione con successo" va sostituita mediante quella di "prova di una partecipazione regolare", in quanto ciò sarebbe meglio misurabile.
Art. 7: Attività di carattere pubblico
1 Agli stranieri che esercitano un’attività di carattere pubblico, come i consulenti religiosi o gli insegnanti di lingua e cultura dei Paesi d’origine, può essere rilasciato un permesso di dimora o un permesso di soggiorno di breve durata se:
a. dimostrano conoscenze di una lingua nazionale equivalenti al livello di riferimento B1 del Quadro di Riferimento Europeo Comune per le lingue del Consiglio d’Europa27;
b. dispongono delle capacità necessarie per svolgere la loro attività specifica e trasmettono agli stranieri cui offrono consulenza le conoscenze di cui all’articolo 5 capoverso 3.
2 Eccezionalmente il permesso può essere rilasciato se la persona in questione s’impegna, nel quadro di un accordo d’integrazione secondo l’articolo 5, a raggiungere il livello B1 entro la data della proroga del permesso.
3 Essi hanno inoltre l’obbligo di fungere, se necessario, da mediatori tra la popolazione straniera e quella svizzera nonché le autorità svizzere.
4 Il permesso è negato o non è prorogato se sussiste un motivo di revoca ai sensi
dell’articolo 62 LStr in combinato disposto con l’articolo 79 dell’ordinanza del ...28 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: FR, VS, NE, GL, ZG, SG, TG, SZ, UR, NW, OW, LU
Partiti: PES, PCS
Cerchie interessate: CdC, CDI, Città di ZH, Caritas Berna, CDOS
CdC, NE, ZG, NW, OW, LU, SZ, UR, CDI: nel primo periodo, le "attività di carattere pubblico" vanno meglio precisate. Nel cpv. 1 lett. b, la formulazione "e trasmettono agli stranieri cui offrono consulenza le conoscenze di cui all’articolo 5 capoverso 3" va stralciata.
Art. 7 cpv. 2 OIntS:
NE, CDI, UCS e Città di ZH propogono di non formulare il cpv. 2 quale deroga, bensì quale alternativa, altrimenti le esigenze risultano eccessive. La CDI ritiene che bastino conoscenze orali di una lingua nazionale.
Art. 7 cpv. 3 OIntS:
Salvo poche eccezioni (AG, AI, BS, GR, VD, SH, BL, SO, PPD, PS, UDC, CFS, ACES), tutti i partecipanti chiedono lo stralcio dell'obbligo di fungere da mediatori di cui al cpv. 3, in quanto manca una pertinente base legale. La CFS propone un complemento al cpv. 3: "...autorità svizzere nel quadro della loro attività."
Il PES propone la formulazione seguente per il cpv. 3: "Può inoltre essere chiesto loro, se necessario, di fungere da mediatori... ".
27 Consultabile su: www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/main_pages/levels.html
28 RS ....