Rapporto LStr
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 64Fedlex · Rapporto sui risultati
GPS: nuovo cpv. 2: "Ogni Cantone istituisce un servizio specializzato per l'integrazione competente per il coordinamento della promozione dell'integrazione, per la consulenza delle autorità e per il monitoraggio."
CdC, SZ, ZH, UR, LU, NW, OW, UR: il cpv. 2 lett. c - e e il cpv. 3 vanno stralciati in quanto la Confederazione non esige in nessun altro ambito una tale informazione.
PCS: le mansioni integrative e di polizia degli stranieri devono assolutamente essere separate.
BE: questa regolamentazione costituisce un'ingerenza inammissibile nelle competenze cantonali.
AG, OW, ZG, VD, JU, NE, AR, CDI, Caritas, Caritas Berna, Città di ZH: sono postulati obblighi unilaterali ed esagerati per i Cantoni, mentre l'obbligo di informazione della Confederazione nei confronti dei Cantoni non è meglio precisato.
ACS: nell'intero articolo occorre completare con "i servizi comunali che fungono da interlocutori".
Art. 10: Informazione
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sull’ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di non osservanza, sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale nonché sull’importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro.
2 Informano il pubblico sulla politica in materia di migrazione, sulla situazione particolare degli stranieri e sugli obiettivi dell’integrazione.
3 Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte volte a promuovere l’integrazione, comprese la consulenza professionale e quella relativa alla carriera.
4 Le autorità competenti segnalano le offerte di corsi pertinenti agli stranieri che nel quadro di un accordo d’integrazione hanno l’obbligo di frequentare un corso di lingua o d’integrazione.
Rifiuto o proposta di modifica
Cantoni: SG, OW, GL, AI, AR, ZG, GR, SZ, TG, UR, SH, JU, FR, BS, NW, LU, AG
Partiti: PES, PPD, PS
Cerchie interessate: CdC, CDI, ASM, UCS, Città di ZH, CFS, Caritas, OSAR, ACS, Caritas Berna
BS: il cpv. 1 va completato come segue: "...informano sin dal primo giorno e regolarmente gli stranieri...", poiché un'informazione tempestiva e regolare esplica il miglior effetto.
Caritas, Caritas Berna, OSAR, CFS, PPD: il cpv. 2 va completato, a motivo della reciprocità del processo integrativo, mediante un rinvio alla necessaria apertura della società di accoglienza.
PS: proposta di complemento: "Confederazione, Cantoni e Comuni attuano, d'intesa con organizzazioni e istituzioni private, campagne e progetti per avvicinare tra loro la popolazione straniera e la società di accoglienza".
Città di ZH, UCS, ACS: la portata dell'informazione prevista da questo articolo è troppo estesa.
CdC, SG, AG, OW, NW, LU, GL, ZG, SZ, UR, SH, CDI, ACS: i contenuti del mandato d'informazione della Confederazione vanno definiti più da vicino. Occorre inoltre chiarire le competenze finanziarie.
GR, FR, CDI, ACS: la Confederazione deve elaborare le informazioni e metterle a disposizione dei Cantoni.
GPS: Confederazione, Cantoni e Comuni devono prevedere misure che garantiscano pari opportunità per quanto concerne la partecipazione alla vita sociale, economica e culturale.
AI, AR, TG, JU, GR, ASM: l'attribuzione di tali mansioni alle autorità cantonali e comunali non è ammissibile.