Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Art. 8: Coordinamento e scambio d'informazioni

1 L’UFM coordina le misure della Confederazione nel settore dell’integrazione. Le competenti autorità federali coinvolgono l’UFM nella pianificazione di misure rilevanti per l’integrazione.

2 L’UFM coinvolge in modo adeguato i Comuni nello scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, AI, NW, OW, LU, SZ, UR, ZG, BS, BL, GR, VD, SH, SO, ZH

Cerchie interessate: CdC, USS, FCES

CdC, NW, OW, LU, SZ, UR, ZH: anziché il coordinamento da parte dell'UFM, nel cpv. 1 occorre prevedere una collaborazione vincolante con i Cantoni. Il cpv. 2 va completato come segue "L'UFM e i Cantoni coinvolgono in modo adeguato..."

USS: i migranti devono essere rappresentati a tutti i livelli, per cui in questo articolo occorre prevedere anche la collaborazione della Confederazione con le parti sociali e i sindacati.

BS auspica un ulteriore cpv. 3 che stipuli la messa a punto da parte dell'UFM di un assetto quadro per i corsi linguistici e integrativi oppure chieda ai Cantoni e ai Comuni di mettere a punto un tale assetto secondo direttive chiare.

VD: l'UFM deve curare il contatto diretto con i Comuni.

La FCES propone di prevedere un obbligo per i Cantoni di offrire misure d'integrazione a tutti gli stranieri. La Confederazione ne assumerebbe il finanziamento e il coordinamento. Occorrerebbe inoltre attuare una politica proattiva di sensibilizzazione.

Art. 9: Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione e coordinamento intercantonale

1 L’UFM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.

2 I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione informano l’UFM circa:

a. l’utilizzazione dei contributi finanziari versati dall’UFM nonché le misure adottate e la loro efficacia;

b. il coordinamento delle misure cantonali d’integrazione;

c. la collaborazione delle autorità e delle organizzazioni che nel Cantone si occupano di questioni d’integrazione (p.es. autorità in materia di migrazione, organizzazioni del mondo del lavoro, uffici per l’integrazione, istituti di formazione professionale, servizi sociali);

d. la partecipazione del Cantone a concordati e conferenze intercantonali che riguardano l’integrazione degli stranieri;

e. la prassi cantonale relativa alla considerazione dell’integrazione nelle decisioni di diritto in materia di stranieri.

3 I servizi cantonali competenti si accordano sulle misure d’integrazione e garantiscono il coordinamento intercantonale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: AG, OW, NW, LU, SZ, UR, AR, ZG, VD, JU, NE

Partiti: PES, PCS

Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas, Città di ZH, Caritas Berna, ACS

ZG: cpv. 1: qui dovrebbe essere questione dei Cantoni stessi e non dei servizi che fungono da interlocutori cantonali. Dovrebbe infatti competere ai Cantoni designare i servizi cui attribuire tale mansione.