Rapporto LStr

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 74 pagine

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Art. 11: Contributi finanziari

In virtù della LStr e della LAsi l’UFM versa i seguenti contributi finanziari:

a. contributi finanziari ai sensi dell’articolo 55 LStr entro i limiti dei crediti accordati;

b. sussidi per favorire l’integrazione di persone ammesse provvisoriamente ai sensi dell’articolo 87 LStr e di rifugiati ai sensi degli articoli 88 e 91 LAsi;

c. altri sussidi ai sensi dell’articolo 91 capoverso 4 LAsi per favorire l’integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente nel quadro di progetti e progetti modello d’importanza nazionale.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: FR, GR

Partiti: UDC

Cerchie interessate: OSAR, Caritas Berna

UDC: lett. b: non si devono prevedere sussidi per l'integrazione di persone ammesse provvisoriamente.

FR, OSAR, Caritas Berna: lett. c: "d'importanza nazionale" va stralciato trattandosi di un criterio non chiaramente definibile.

GR: per le due diverse categorie di contributi (giusta la LStr e la LAsi) devono essere creati capitoli distinti.

Art. 13 : Versamento dei contributi finanziari

1

I contributi finanziari secondo l’articolo 55 LStr possono essere concessi, nei limiti dei crediti autorizzati, per promuovere progetti, programmi e progetti modello (art. 14 cpv. 1 lett. d). Di regola i contributi finanziari sono concessi solo se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano ai costi in modo adeguato.

2

I programmi comprendono diversi progetti dei servizi cantonali competenti che, tenendo conto dei settori da promuovere secondo l’articolo 14, contribuiscono all’integrazione degli stranieri.

3

I contributi finanziari per i programmi sono di regola stabiliti con i Cantoni in contratti di prestazione. Questi definiscono in particolare l’orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

Rifiuto o proposta di modifica

Cantoni: SG, AG, OW, NW, LU, VS, GL, AI, NE, BS, ZH, GR, JU

Partiti: PCS

Cerchie interessate: CdC, CDI, Caritas, ACS, Caritas Berna

CdC, SG, AG, OW, NW, LU, SZ, GL, NE, BS, CDI, Caritas: la nozione di "contratti di prestazione" nel cpv. 3 presta a confusione e va sostituita con quella di "convenzioni nel quadro del programma" ("Programmvereinbarungen").

ZH: il cpv. 1 non va formulato come disposizione potestativa. I Cantoni devono essere obbligati ad adeguare l'offerta di corsi linguistici sovvenzionati ai bisogni reali. La Confederazione deve fornire un congruo contributo in tal senso.

CdC: spetta ai Cantoni, se del caso, designare e coinvolgere terzi. Occorre prevedere un termine transitorio per l'attuazione di questo articolo; i contributi di cui all'art. 55 LStr devono essere concessi obbligatoriamente (non si tratta di una disposizione potestativa).

CdC, AG, NW, LU, OW, SZ, JU, SG, GL: l'onere amministrativo va limitato al minimo indispensabile.

Caritas Berna propone di formulare il cpv. 3 in maniera più aperta, in modo che anche i terzi incaricati dai Cantoni possano concludere contratti di prestazione.

CdC, NE, JU, PCS, CDI: il credito per l'integrazione va aumentato in quanto la gestione dei programmi costituisce un forte onere supplementare per i Cantoni.