Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Giusta l'articolo 3 del regolamento Dublino, ogni domanda d'asilo presentata alla frontiera o sul territorio svizzero da un cittadino di un Paese non appartenente allo spazio Dublino è esaminata per determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento della domanda. La domanda d’asilo è trattata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del regolamento Dublino. La procedura per determinare lo Stato Dublino competente per svolgere la procedura d'asilo e di rinvio necessita un certo tempo. Tale procedura non può svolgersi alla frontiera svizzera. L'entrata in Svizzera è pertanto autorizzata alla frontiera in vista dell'assegnazione dei richiedenti l'asilo a un centro di registrazione nonché dell'esame volto a stabilire se la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù degli Accordi d'associazione a Dublino.
Di conseguenza, il nuovo articolo 21 LAsi prevede che, in caso di domanda d'asilo presentata alla frontiera, entro la zona di frontiera o sul territorio svizzero, le autorità competenti inviano le persone a un centro di registrazione e procedura.
Articolo 11a capoversi 2 e 3
Il nuovo articolo 22 LAsi18 verte sulla procedura d'asilo all'aeroporto. È previsto che la procedura volta a determinare lo Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e d'allontanamento nello spazio Dublino si svolge all'aeroporto. Il solo fatto che la Svizzera sia lo Stato Dublino competente per lo svolgimento della procedura d'asilo e d'allontanamento non basta pertanto a giustificare l'autorizzazione d'entrata in Svizzera. In tal caso, la Svizzera può trattare la domanda d'asilo all'aeroporto e emanare una decisione materiale o di non entrata nel merito giusta la legge (art. 23 LAsi, in vigore dal 1.1.08).
L'essenziale delle condizioni d'entrata tuttora vigenti nel contesto di una domanda d'asilo all'aeroporto sono mantenute ma a una condizione necessaria e supplementare, ovvero che la Svizzera sia lo Stato Dublino competente per lo svolgimento della procedura d'asilo in virtù del regolamento Dublino (art. 22 cpv. 2bis LAsi). Se è stabilito che lo Stato Dublino competente per il trattamento della domanda è un altro, è d'uopo trasferire il richiedente verso tale Stato direttamente dall'aeroporto e pronunciare nei suoi confronti una decisione di non entrata nel merito secondo Dublino.
In ogni caso, a decorrere dall'entrata in vigore della LAsi riveduta, la durata massima del soggiorno in aeroporto sarà di 60 giorni. Una volta trascorso tale termine occorre autorizzare l'entrata in Svizzera. L'articolo 22 capoverso 2ter LAsi prevede che il Consiglio federale possa decidere in quali altri casi l’entrata in Svizzera è autorizzata al fine di evitare casi personali di rigore. Tale articolo di legge è concretizzato all'articolo 11a capoversi 1 e 2 OAsi 1.
Ad capoverso 2:
Nell'ottica di Dublino occorre adeguare le condizioni d'entrata per le persone che chiedono asilo negli aeroporti. La lettera b del presente capoverso è pertanto completata in modo da coincidere con quanto disposto dall'articolo 22 capoversi 2bis e 2ter LAsi19. La Svizzera, prima di poter autorizzare l'entrata di un richiedente l'asilo sul suo territorio, deve essere giunta alla conclusione che lo svolgimento della procedura asilo le compete in virtù dei criteri di Dublino. Il capoverso 2 lettera a concretizza una deroga a tale principio; essa concerne i parenti prossimi di un richiedente l'asilo, che vivono in Svizzera. In tal caso, la Svizzera può autorizzare l'entrata di questa persona e svolgere la procedura abituale, compresa la procedura di Dublino.
18 Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in materia di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamenti)". 19 Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in materia di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamenti)". Pag. 14 di 50