Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

tente per il trattamento della domanda è parimenti considerato come lo Stato in cui è presentata la domanda.

Se ad esempio una persona presenta una domanda d'asilo presso l'ambasciata svizzera in Germania, la Svizzera non deve trattare la domanda d'asilo né emanare una decisione in merito alla domanda d'asilo. L'UFM si limita a trasmettere la domanda alla Germania. È pertanto sufficiente comunicare per scritto alla persona in questione che la sua domanda d'asilo è considerata come presentata in Germania giusta l'articolo 4 capoverso 4 del regolamento Dublino. La persona interessata è informata preliminarmente, presso l'ambasciata, di tale procedura, ed ha pertanto la possibilità di ritirare la propria domanda se lo ritiene opportuno.

L'articolo 20 LAsi in combinato disposto con l'articolo 10 OAsi 1 resta applicabile alle domande d'asilo presentate in Paesi non appartenenti allo spazio Dublino. Occorre pertanto un nuovo articolo 10 capoverso 4 OAsi 1 che escluda i casi Dublino da tale procedura.

Ogni Stato membro è tuttavia libero, come sinora, di esaminare una domanda d'asilo o di autorizzare l'entrata sul proprio territorio, anche se in base al regolamento Dublino non è lo Stato competente. Anche la Svizzera gode di tale possibilità, ad esempio in casi nei quali motivi umanitari giustificano l'entrata o la procedura d'asilo in Svizzera. Si tratta di una libertà di cui la Svizzera può usufruire, e non di una pretesa giuridica che i richiedenti l'asilo possono far valere.

Onde evitare inutili oneri alle rappresentanze svizzere all'estero, generalmente tenute a svolgere interrogatori sui motivi d'asilo, è sufficiente che esse facciano compilare ai richiedenti l'asilo un modulo analogamente a quanto avviene per la domanda di visto. Tale procedura è compatibile sia con Dublino che con la legislazione svizzera.

Articolo 11 Domanda d’asilo presentata alla frontiera e autorizzazione d’entrata

Grazie a Dublino non vi è più motivo di mantenere tale disposizione a livello d'ordinanza. Nel disegno di revisione è previsto un nuovo articolo 21 LAsi17. Esso persegue la trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa.

Nell’ambito dei lavori preparatori relativi al summenzionato sviluppo dell’acquis di Schengen è risultato che alcune disposizioni del diritto in materia d'asilo andavano modificate nonostante l'adeguamento previsto dal decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino. Due articoli della legge sull'asilo devono essere adeguati (art. 21 e 22).

17 Cfr. le modifiche di legge nel quadro del progetto: "Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente la ripresa del codice delle frontiere Schengen (sviluppo della normativa di Schengen); modifiche del diritto in materia di stranieri e d'asilo in vista della trasposizione completa della normativa di Schengen e Dublino già ripresa (adeguamenti)". Pag. 13 di 50