Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
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Ad capoverso 3:
Un nuovo capoverso 3 prevede la possibilità per la Svizzera di autorizzare l'entrata di un richiedente l'asilo per motivi umanitari. La Svizzera può usufruire di tale possibilità indipendentemente dalla sua eventuale competenza di svolgere la procedura d'asilo in virtù degli Accordi di associazione a Dublino. Una nota a piè di pagina rinvia all'articolo 15 del regolamento Dublino, che prevede la clausola umanitaria. Autorizzando l'entrata in virtù del capoverso 3, la Svizzera acconsente ad essere lo Stato Dublino cui compete l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento.
Articolo 29 Esame della competenza secondo Dublino
Giusta l'articolo 34 capoverso 2 lettera d LAsi (versione vigente) non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento. La disposizione è formulata in maniera generale, in modo da coprire anche altri accordi internazionali simili. Per questo motivo, nell'OAsi 1 occorre ora inserire un riferimento esplicito alla procedura di Dublino, precisando in cosa consiste la procedura motivata da Dublino. Un riferimento ai pertinenti atti normativi della CE crea chiarezza. Per motivi sistematici, dopo l'articolo 28a OAsi 1 va introdotta una nuova disposizione.
Nel nuovo articolo 29 sono chiaramente definiti i due presupposti per la non entrata nel merito: la competenza di un altro Stato in virtù dei criteri di Dublino e il consenso di tale Stato per quel che concerne la propria competenza.
Questo nuovo articolo dà la possibilità all'UFM di svolgere una procedura d'asilo in virtù di motivi umanitari ai sensi dell'articolo 15 del regolamento Dublino anche se, secondo i criteri del regolamento Dublino, la competenza di svolgere la procedura non gli spetta (cfr. art. 3 cpv. 2 regolamento Dublino). I motivi di cui all'articolo 15 del regolamento Dublino non coincidono pienamente con i casi esemplari di cui all'articolo 34 capoverso 3 LAsi. L'articolo 15 del regolamento Dublino mira a riunire i familiari o altri parenti bisognosi di assistenza per motivi umanitari (p.es. malattia, disabilità grave). Usufruendo di tale deroga, la Svizzera si dichiara disposta a non applicare la procedura di Dublino alle persone interessate.
Infine è inserito un riferimento al regolamento di applicazione di Dublino, il quale disciplina in maniera circostanziata le procedure di presa e di ripresa in carico.
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