Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2. Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Parte generale
1.1 Situazione iniziale
La LAsi riveduta prevede sostanziali modifiche del sistema d'indennità tra Confederazione e Cantoni.
In primo luogo è introdotto un nuovo sistema di finanziamento. La differenza essenziale è che le indennità non sono più basate sui conteggi dei Cantoni, bensì sulle persone registrate nella banca dati dell'UFM (Ufficio federale). Il sistema attuale, basato su diversi importi forfettari singoli in funzione dello stadio della procedura e del tipo di spese da rimborsare, è semplificato mediante l'introduzione di una somma forfettaria globale unica in funzione dello stadio della procedura: una somma forfettaria per richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente, e una per rifugiati riconosciuti, rifugiati ammessi provvisoriamente, apolidi riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. La somma forfettaria prevista inizialmente per persone in fase d'esecuzione è sostituita mediante una somma forfettaria per le spese di soccorso d'emergenza. Con le somme forfettarie globali s’intende, come finora, rimborsare in linea di principio le spese assunte dai Cantoni nell’ambito dell’aiuto sociale. Non vengono trasferite spese dalla Confederazione ai Cantoni.
Nella LAsi riveduta è inoltre stabilito - com'è il caso tuttora per le persone con decisione di non entrata nel merito passata in giudicato - che le persone con decisione in materia d'asilo e d'allontanamento passata in giudicato sono escluse dal sistema dell'aiuto sociale. Le persone interessate possono tutt'al più far valere, se del caso, un diritto costituzionale all'aiuto in situazioni di bisogno giusta l'articolo 12 della Costituzione federale (RS 101). La concessione di tale aiuto compete ai Cantoni. La Confederazione rimborsa le spese ai Cantoni mediante una somma forfettaria (somma forfettaria per le spese di soccorso d'emergenza) per ogni decisione materiale negativa passata in giudicato e per ogni decisione di non entrata nel merito passata in giudicato.
È inoltre introdotta una nuova somma forfettaria per le spese legate all'integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente. Mentre per i rifugiati era già concesso un sussidio per l'integrazione (importo forfettario linguistico, sussidi per l'integrazione professionale ecc.), il sussidio federale per l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente è una novità. Tale modifica è correlata al trasferimento ai Cantoni della competenza in materia di persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre sette anni. Le disposizioni concernenti il finanziamento non sono rette dall'OAsi 2 (RS 142.312), bensì dall'ordinanza sull'integrazione degli stranieri.
L'attuale obbligo di prestare garanzia e di rimborsare le spese è sostituito mediante l'obbligo di pagare un contributo speciale. I datori di lavoro dei richiedenti l'asilo, delle persone ammesse provvisoriamente e delle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora esercitanti un’attività lucrativa sono tenuti, come sinora, a versare il 10 per cento del salario alla Confederazione. La novità consiste nel fatto che non è più effettuato un conteggio delle spese occasionate dai singoli. Tale contributo è volto a rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza, d'esecuzione e per i rimedi giuridici. L'obbligo di pagare tale contributo è limitato a 10 anni e l'importo massimo è di 15 000 franchi.
Sono inoltre aumentati la somma forfettaria per le spese amministrative e l'importo forfettario per la carcerazione.
Pag. 16 di 50