Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

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1.3 Somma forfettaria per il soccorso d'emergenza

I Cantoni ottengono una somma forfettaria unica per ogni persona con una decisione negativa passata in giudicato o una decisione di non entrata nel merito passata in giudicato, che è tenuta a lasciare la Svizzera. Queste persone sono escluse dal sistema di aiuto sociale della LAsi e possono beneficiare, in caso di bisogno, unicamente dell'aiuto in situazioni di bisogno giusta l'articolo 12 della Costituzione federale. I Cantoni determinano liberamente il momento del passaggio dall'aiuto sociale al soccorso d'emergenza per le persone tenute a lasciare la Svizzera. In tal modo è possibile tenere conto della situazione delle persone particolarmente vulnerabili. I Cantoni hanno parimenti la possibilità di sospendere l'aiuto sociale prima dello scadere del termine di partenza se ciò appare loro necessario o indicato nel caso concreto (p.es. in caso di mancata cooperazione da parte dell'interessato nel preparare la partenza). Di regola, tuttavia, tale sospensione avviene solo allo scadere del termine di partenza. Le persone ammesse provvisoriamente sono sì oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato, ma non è stato fissato loro alcun termine di partenza, per cui non soggiacciono a tale regolamentazione.

Parte speciale

Titolo 2: Aiuto sociale e soccorso d'emergenza

I titoli sono completati mediante l’espressione "soccorso d'emergenza". Ciò vale per tutti i titoli nel rispettivo capitolo.

Articolo 2 Definizione delle prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'e mergenza rimborsabili

Trattasi da un lato di una modifica redazionale: le espressioni "assistenza" e "prestazioni assistenziali" sono sostituite mediante quelle di "aiuto sociale" e "prestazioni d'aiuto sociale". Ciò vale per tutti gli articoli e per tutti i titoli. È inoltre precisato il riferimento alla legge sull'assistenza. La riserva concernente le disposizioni divergenti dell'ordinanza è stralciata in quanto siffatte disposizioni non sussistono più.

Articolo 3 Determinazione e concessione dell'aiuto sociale e del soc cor so d'emergenza

Ad capoverso 2:

Non si tratta di modifiche contenutistiche. Anche attualmente il rimborso delle spese per le persone ammesse provvisoriamente sottostà alla medesima regolamentazione applicabile ai richiedenti l'asilo. D'ora in poi, per motivi di trasparenza, le persone ammesse provvisoriamente sono menzionate esplicitamente nell'OAsi 2. Inoltre sono stati adeguati i riferimenti alle disposizioni di legge.

Ad capoverso 3:

D'ora in poi il rimborso ai Cantoni delle spese concernenti le persone con una decisione di non entrata nel merito e le persone con decisione negativa in materia d'asilo, ormai escluse dall'aiuto sociale nel settore dell'asilo, è retto nell'OAsi 2. Di principio la determinazione e la concessione del soccorso d'emergenza sono rette dal diritto cantonale. I Cantoni possono tuttavia, in virtù degli articoli 82 capoverso 4 e 83a della legge nonché delle disposizioni divergenti della presente ordinanza, derogare alla regolamentazione cantonale.

Articolo 4 Servizio di coordinamento

Ad capoverso 2:

Questo capoverso è abrogato in quanto nel nuovo sistema di finanziamento, il rimborso non avviene più in base ai conteggi cantonali relativi alle persone dipendenti dall'aiuto sociale, bensì in base all'effettivo delle persone attribuite a un Cantone giusta la banca dati dell'UFM.

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