Rapporto OAsi, OEAE

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

Articolo 5 Procedura per il versamento

Ad capoverso 1:

In virtù del nuovo sistema di finanziamento (somma forfettaria globale, cfr. n. 1.1 e 1.2), il rimborso delle spese tra Confederazione e Cantoni non si basa più sui conteggi presentati trimestralmente dai Cantoni, bensì sui dati registrati nella banca dati dell'UFM.

Ad capoverso 2:

I versamenti sono effettuati entro 60 giorni dalla fine del trimestre. Si parte dal presupposto che i dati registrati nella banca dati dell'UFM siano esatti. Se i Cantoni constatano dati erronei, mancanti o falsi, possono chiedere all'UFM, entro 90 giorni dall'ottenimento del versamento, la rettifica dell'effettivo determinante per il versamento. Se non è possibile eseguire la notifica entro tale termine, i dati erronei, falsi o non registrati possono, in via eccezionale, essere notificati ulteriormente. La domanda deve contenere dati esatti concernenti gli errori e le persone interessate.

Ad capoverso 3:

L'UFM esamina le domande di rettifica dei Cantoni. Se dall'esame risulta un errore ai sensi del capoverso 2, la Confederazione, a seconda di quanto fa al caso, esige un rimborso o effettua un pagamento successivo ai Cantoni. I dati sono tuttavia rettificati unicamente se tra la data dell'evento e la data della registrazione sono intercorsi oltre 20 giorni. Per il versamento è determinante la data della registrazione.

Ad capoverso 4:

I pagamenti successivi o i rimborsi sono computati unitamente ai versamenti giusta il capoverso 1.

Articolo 5a Rilevamento di dati

Come esposto nella parte generale, il rimborso ai Cantoni non avverrà più in base ai conteggi, bensì ai dati inerenti alle persone figuranti nella banca dati dell'UFM. I conteggi contenevano numerose informazioni importanti sulle persone nel settore dell'asilo e dei rifugiati (struttura familiare, numero di persone esercitanti un’attività lucrativa, compreso il tasso d'occupazione e il salario, numero di persone che beneficiano dell'aiuto sociale ecc.), che saranno in parte necessari alla Confederazione anche una volta aboliti tali conteggi. Nel settore della somma forfettaria globale, ad esempio, è essenziale conoscere il numero di persone che beneficiano dell'aiuto sociale (solo per queste persone è versata la somma forfettaria globale). Per conoscere il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale non basta conoscere il numero di persone esercitanti un’attività lucrativa. Occorrono anche dati che permettono di stabilire se l'attività lucrativa consente l'indipendenza finanziaria (il che non è necessariamente il caso per le persone attive a tempo parziale o in settori a basso salario) e, se tale è il caso, per quante persone in seno alla famiglia. Quest'ultimo elemento è misurato mediante il fattore della capacità economica (W). Il fattore W consente di determinare la capacità finanziaria dei richiedenti l'asilo, ovvero il numero medio di persone che una persona esercitante un’attività lucrativa può mantenere (p.es. un fattore W pari a 1.7 significa che la persona esercitante un’attività è in grado di mantenere sé stessa e 0.7 ulteriori persone). Negli ultimi anni, il fattore W oscillava tra 1.97 e 2.04. In base a tali esperienze, esso è ora stimato a 2. Per determinare il numero di persone dipendenti dall'aiuto sociale occorre tuttavia tenere conto, oltre che del fattore W, anche degli obblighi di sostegno secondo il diritto di famiglia di una persona esercitante un’attività lucrativa. Tali informazioni sono espresse mediante il fattore della struttura familiare (fattore F; cfr. art. 23 cpv. 3 e 27 cpv. 3 OAsi 2). Un modo per ottenere anche in avvenire i dati necessari consiste nell'estendere la statistica sociale attuale anche al settore dell'asilo. In tal senso è in corso un progetto svolto dall'Ufficio federale di statistica (UST) su incarico dell'UFM. Per quel che concerne la somma forfettaria per il soccorso d'emergenza occorre osservare l'evoluzione dei costi (cfr. in merito art. 30).

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