Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 78 Versamento
L'attuale capoverso 1 è stralciato in quanto non corrisponde più alla prassi vigente. La ripartizione dell'importo dell'aiuto al ritorno è retta dalla direttiva (Asilo 62.2) sull'aiuto individuale. L'attuale capoverso 2 è ripreso materialmente nel nuovo capoverso 1. L'attuale capoverso 3 è stralciato in quanto il rimando al regolamento nell'istruzione dell'Ufficio federale è superfluo. Le disposizioni d'esecuzione relative al versamento dei contributi e al rimborso alle competenti autorità sono rette nell'istruzione relativa all'aiuto individuale al ritorno (Asilo 62.2).
Disposizioni transitorie concernenti il contributo speciale
Ad capoverso 1:
Con questi 15 000 franchi per ogni persona la cui decisione sull'asilo o l'allontanamento è passata in giudicato prima del 1° gennaio 2008 o la cui ammissione provvisoria è stata revocata con una decisione passata in giudicato e che presumibilmente non ha ancora lasciato la Svizzera, sono rimborsate le spese dei Cantoni per i cosiddetti casi transitori. Per nessuna altra ragione possono essere messe in conto alla Confederazione, da parte dei Cantoni, spese per queste persone.
Ad capoverso 2:
L'importo di 3 500 franchi destinato a ogni persona ammessa provvisoriamente dovrebbe servire soprattutto all'integrazione di quelle persone che sono state ammesse provvisoriamente il 31 dicembre 2007. In tal modo è tenuto conto del fatto che i Cantoni non ottengono una somma forfettaria per l'integrazione di tali persone. Trattandosi tuttavia di persone che, in parte almeno, vivono da lungo tempo in Svizzera, è giustificato versare una somma forfettaria ridotta. Questo contributo federale è volto ad agevolare l'integrazione professionale delle persone interessate e a compensare almeno in parte le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni per i casi di lunga data.
Ad capoverso 3:
Questa disposizione è necessaria in quanto al momento in cui le presenti modifiche d'ordinanza saranno licenziate dal Consiglio federale non sarà ancora noto il rincaro per il 2007 e la presente ordinanza non sarà ancora in vigore al momento dell'adeguamento per il 2008.
Ad capoverso 4:
Dall'esclusione dall'aiuto sociale delle persone con decisione negativa sull'asilo passata in giudicato o con decisione di allontanamento passata in giudicato e dal trasferimento alla competenza finanziaria dei Cantoni delle persone ammesse provvisoriamente che si trovano in Svizzera da sette anni, consegue che l'effettivo delle persone del settore dell'asilo (richiedenti l'asilo con procedura pendente e persone ammesse provvisoriamente) calerà fortemente nel 2008. Per questo motivo, il fattore della struttura familiare nonché le quote parti dei premi delle casse malati, delle franchigie minime e delle aliquote percentuali saranno adeguati o fissati in funzione degli effettivi al 31 gennaio 2008.
Disposizioni finali relative al contributo speciale
Per motivi di completezza è indicato che le spese rimborsabili giusta l'articolo 9 capoverso 3 dell'attuale OAsi 2 che non hanno potuto essere coperte mediante il saldo del conto di garanzia dopo la decisione passata in giudicato relativa al conteggio parziale (saldo negativo), vanno coperte per quanto possibile con il saldo che si trova sul conto di garanzia, anche se tali rimborsi eccedono l'importo massimo del contributo speciale. Ciò non necessita una regolamentazione esplicita a livello d'ordinanza in quanto emerge dalle disposizioni transitorie della legge, secondo le quali per il trattamento dei casi in cui i motivi per l'allestimento del
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