Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine
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3.1.6 Carta da sigarette
Grazie alla differenziazione dell’imposizione del tabacco trinciato fine per arrotolare sigarette da quella delle sigarette e dell’altro tabacco da fumo nonché soprattutto al sensibile aumento dell’imposta sul tabacco trinciato fine, l’enorme differenza di prezzo esistente tra le sigarette fabbricate e quelle arrotolate a mano può essere ridotta in modo sostanziale, consentendo quindi di rinunciare all’imposizione della carta da sigarette.
3.2 Depositi fiscali autorizzati
I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie necessarie potranno produrre, lavorare e gestire (immagazzinare, ricevere e preparare per la spedizione) in depositi fiscali autorizzati i prodotti in sospensione d’imposta.
I tabacchi manufatti in sospensione d’imposta possono inoltre essere trasportati da, verso e tra depositi fiscali autorizzati.
3.3 Rimborso e condono
In base agli obblighi della Svizzera risultanti dal diritto internazionale (GATT 1994) e all'accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea14 le merci importate non possono subire un trattamento peggiore rispetto a quelle fabbricate in Svizzera.
In futuro l'imposta sul tabacco sarà quindi rimborsata alle medesime condizioni sia per i tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera sia per quelli importati.
L’istituzione di depositi fiscali autorizzati consente inoltre il condono in quanto l’imposta sui tabacchi manufatti immagazzinati in sospensione d’imposta e deperiti durante il deposito non è ancora stata riscossa.
Danno ora diritto al condono dall'imposta anche i tabacchi manufatti deperiti fintantoché sono sotto custodia ufficiale o vincolati alla dogana (analogamente all'art. 86 cpv. 1 lett. a della legge sulle dogane15).
4 Prezzo di vendita minimo per le sigarette
Un prezzo di vendita minimo per le sigarette è auspicato da diverse parti, tra cui anche nella mozione Donzé del 26 settembre 2005 (05.3496, Salute pubblica. Aumento dell'imposta sul tabacco). Nella sua presa di posizione in merito, del 10 marzo 2006, il Consiglio federale ha spiegato che esaminerà tale provvedimento segnatamente dal punto di vista della costituzionalità.
Nel suo messaggio del 10 gennaio 196716 concernente il progetto di una LF sull’imposizione del tabacco il Consiglio federale si espresse in modo dettagliato in merito alla protezione dei prezzi.
Esso giunse alla conclusione che occorreva prescindere da disposizioni protettive per motivi costituzionali e raccomandò di mantenere la protezione dei prezzi soltanto per un periodo transitorio limitato.
14 RS 0.632.401
15 FF 2005 2084
16 FF 1967 I 117