Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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1.2 Depositi fiscali autorizzati

La legislazione svizzera relativa all’imposizione del tabacco non prevede depositi fiscali autorizzati in cui i tabacchi manufatti soggetti ad accisa possono essere fabbricati, lavorati e gestiti in esenzione d’imposta.

1.3 Rimborso e condono

Le condizioni per il rimborso dell’imposta sul tabacco gravante i tabacchi manufatti importati sono peggiori di quelle vigenti per i prodotti fabbricati in Svizzera.

L’art. 24 cpv. 1 lett. a – c LImpT4 cita le condizioni per il rimborso dell’imposta sul tabacco gravante i prodotti fabbricati in Svizzera. Giusta l’art. 25 LImpT le imposte pagate sui tabacchi manufatti importati sono rimborsate, in caso di riesportazione, conformemente alle prescrizioni concernenti i diritti di dogana. Il diritto alla restituzione dell’imposta pagata sui tabacchi manufatti importati sussiste quindi soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'art. 11 della legge sulle dogane5 (“Merci estere di ritorno”).

Il condono dell’imposta sul tabacco non è previsto.

1.4 Prezzo di vendita minimo per le sigarette

Per le sigarette non esiste un prezzo di vendita minimo. L’allegato IV alla LImpT fissa unicamente la loro aliquota d’imposta minima.

2 Confronto con il diritto europeo

2.1 Accisa sui tabacchi manufatti diversi dalle sigarette secondo il diritto comunitario

Per i sigari, i cigarillos e il tabacco trinciato il diritto comunitario prevede un’accisa ad valorem (quota parte del prezzo al minuto), un’accisa specifica (al pezzo o al chilogrammo) oppure un’accisa mista (combinazione tra quella ad valorem e quella specifica) nonché un’accisa minima globale6 (onere minimo della CE). Quest’ultima ascende attualmente al

• 5 per cento del prezzo al minuto, comprese tutte le imposte, oppure a EUR 11.--

per 1'000 pezzi (‰) o al kg per i sigari e i cigarillos;

• 36 per cento del prezzo al minuto, comprese tutte le imposte, oppure a EUR

32.-- al kg per il tabacco trinciato fine destinato alle sigarette arrotolate;

• 20 per cento del prezzo al minuto, comprese tutte le imposte, oppure a EUR

20.-- al kg per gli altri tabacchi da fumo.

4 RS 641.31

5 FF 2005 2061

6 Direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 11), modificata dalla direttiva 2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati (GU L 46 del 16.2.2002, pag. 28)