Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 24 titolo marginale e cpv. 1 lett. b e c (cfr. cifra 3.3)

Riceve il titolo marginale “1. Rimborso”. Il cpv. 1 è completato con "tabacchi manufatti importati", la lett. b con il "gestore di un deposito fiscale autorizzato" nonché l'“importatore” e la lett. c con l’“importatore”.

Art. 25 titolo marginale (cfr. cifra 3.3)

L’odierno art. 25 (“Prodotti importati”) viene a cadere. Il nuovo art. 25 riceve il titolo marginale “2. Condono”.

Art. 26

Abrogato. In Svizzera il tabacco non viene più lisciviato.

Capo terzobis: Depositi fiscali autorizzati (nuovo), cfr. cifra 3.2

Inserimento prima dell’art. 26 abrogato.

Art. 26 (nuovo)

Ai depositi fiscali autorizzati viene conferito uno statuto particolare a livello di diritto in materia di accise. Essi consentono di fabbricare, lavorare e gestire (immagazzinare, ricevere e preparare per la spedizione) in sospensione d’imposta i tabacchi manufatti soggetti ad accisa.

Tale ordinamento costituisce l’elemento centrale di una legislazione moderna in materia di accise. Esso si prefigge, da un canto, di avvicinare il più possibile l’insorgere del credito fiscale all’accisa e, d’altro canto, di garantire la sicurezza fiscale.

Art. 26a (nuovo)

I depositi franchi (cpv. 1 lett. b) sono dei depositi fiscali autorizzati per i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti.

Il Consiglio federale stabilirà le condizioni per l’istituzione e la gestione di depositi fiscali autorizzati nell’ordinanza sull’imposizione del tabacco.

Le relative autorizzati saranno rilasciate caso per caso se

a. il richiedente risiede in Svizzera e offre la garanzia di un esercizio del deposito fiscale autorizzato conforme all’ordinamento nonché

b. la sorveglianza non richiede un lavoro amministrativo sproporzionato per l’Amministrazione delle dogane.

Art. 26e (nuovo)

Al fine di conferire ai fabbricanti e agli importatori la flessibilità necessaria per gestire il deposito i tabacchi manufatti devono poter essere trasportati tra i depositi fiscali autorizzati o dal confine ai depositi fiscali autorizzati senza che sorga un credito fiscale. L’ordinanza sull’imposizione del tabacco disciplinerà le particolarità procedurali (tra cui l’inizio e la fine del trasporto, i documenti di scorta, i termini e