Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Art. 16 cpv. 1 ultimo periodo

Completamento con il deposito fiscale autorizzato.

Art. 16 cpv. 3

Abrogazione in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.

Art. 18 cpv. 1

Completamento con il gestore del deposito fiscale autorizzato.

Art. 19 cpv. 1

Oggi l’imposta diviene esigibile “al momento in cui è determinata”. Tale disposizione è fonte di incertezze giuridiche poiché non disciplina il momento della determinazione. Per tale motivo l’imposta diverrà ora esigibile “al momento in cui sorge il credito fiscale” (cfr. art. 9 LImpT). Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli art. 21 cpv. 1 o 26c, il termine di pagamento scadrà l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità.

Il nuovo ordinamento comporta una riduzione del termine di pagamento di 10 giorni al massimo, come illustrato nell’esempio qui appresso.

Oggi: produzione e insorgere del debito fiscale nel mese X. Determinazione il giorno 10 del mese X + 1. Esigibilità il 10 del mese X + 3 (pagamento dopo 70 - 100 giorni al massimo dall'insorgere del debito fiscale).

Nuovo: produzione e insorgere del debito fiscale nel mese X. Esigibilità l’ultimo giorno del mese X + 2 (pagamento dopo 60 - 90 giorni al massimo dall'insorgere del debito fiscale).

Art. 20

Abrogazione del testo esistente in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette. La questione degli interessi è ora disciplinata nell’art. 20 (sinora nell'art. 19 cpv. 1), analogamente all'art. 74 LD18.

Art. 21 cpv. 1 primo periodo

Modifica in seguito alla soppressione dell’imposizione della carta da sigarette.

Art. 23 cpv. 1 e 5 (nuovo)

Adeguamento all’art. 75 della nuova legge sulle dogane (FF 2005 2081).

Capo terzo cifra VI. titolo marginale (cfr. cifra 3.3)

Riceve il titolo marginale “Rimborso e condono” e si applica alla stessa stregua sia ai tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera sia a quelli importati.

18 FF 2005 2081