Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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La CE concede un abbuono d’imposta (condono) per le perdite verificatesi durante il regime sospensivo, imputabili a casi fortuiti o di forza maggiore11.

Prezzo di vendita minimo per le sigarette

Contrariamente alla Svizzera, il Belgio, la Francia, l’Irlanda e l’Italia hanno introdotto un prezzo di vendita minimo per le sigarette. Il 16 marzo 2005 il Consiglio federale austriaco ha parimenti deciso l’introduzione di un prezzo di vendita minimo.

Tuttavia, l’esistenza di prezzi di vendita minimi in singoli Stati membri non costituisce di per sé ancora una garanzia della loro ammissibilità nel diritto comunitario. Spetta piuttosto alla Commissione (in qualità di sorvegliante degli accordi) o, in caso di contestazione, ai tribunali nazionali, risp. in ultima istanza alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CdGCE) verificare se a livello di impostazione concreta i rispettivi prezzi minimi nazionali sono compatibili con il diritto comunitario.

Gli Stati membri della CE sono vincolati, come del resto anche la stessa Comunità per quanto concerne i provvedimenti da essa decisi, alle disposizioni del diritto primario. Nell’ambito della determinazione dei prezzi minimi occorre osservare gli art. 28 segg. dell’accordo CE sulla libera circolazione delle merci. Secondo tali articoli siffatti provvedimenti, che ostacolando direttamente la concorrenza dei prezzi limitano in modo manifesto il traffico delle merci, sono per principio vietati. A tenore della giurisprudenza Cassis della CdGCE essi possono essere giustificati nel singolo caso e quindi ammessi. Ciò si applica tuttavia soltanto se – in primo luogo – sono necessari in base a “esigenze imperative per il bene comune” e – in secondo luogo – tengono conto del principio di proporzionalità. Per quanto concerne la prima condizione è indispensabile che nella sua costante giurisprudenza la CdGCE non riconosca le considerazioni economiche, risp. di politica finanziaria (p.es. il sostegno alla produzione indigena o l’incremento del gettito fiscale) come esigenze imperative ai sensi della giurisprudenza Cassis. A titolo giustificativo possono essere addotti unicamente gli interessi generali “ideali”, come ad esempio la protezione della salute. In tal caso deve tuttavia essere adempita anche la seconda condizione: il provvedimento per conseguire l’obiettivo del bene comune (limitazione del consumo di tabacco) non deve essere soltanto idoneo, ma anche necessario in quanto non esiste alcun mezzo più blando (che incide meno sulla libera circolazione delle merci) per raggiungere il fine perseguito. Nonostante ciò sia discutibile per quanto concerne le prescrizioni relative ai prezzi minimi sui tabacchi manufatti, il diritto secondario della CE ammette un aumento dell’onere fiscale (al di là delle aliquote minime fissate). I prezzi di vendita finali per questi prodotti possono così essere aumentati al livello desiderato senza incidere sulla concorrenza dei prezzi. A tal fine, nella sua sentenza del 19 ottobre 2000 anche la CdGCE ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario un ordinamento contenuto nel diritto greco12 e il 10 aprile 2006 ammonito gli Stati membri a causa della determinazione di prezzi minimi (IP/06/483).

11 Art. 14 cpv. 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 7)

12 CdGCE, Rs.C-216/98 (Commissione / Grecia), Slg. 2000, I-8921