Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Contro la legge, unicamente a causa del mantenimento della protezione dei prezzi a tempo determinato, fu lanciato il referendum. Nella votazione del 19 maggio 1968 la popolazione respinse il progetto.

Con il messaggio del 28 agosto 196817 il CF sottopose nuovamente la legge al Parlamento, questa volta senza le disposizioni in materia di protezione dei prezzi. Tale versione entrò in vigore il 1° gennaio 1970.

Nella sua presa di posizione del 18 luglio 2005 l’Ufficio federale di giustizia è giunto alla conclusione che anche la nuova Costituzione federale non offre le basi per un prezzo di vendita minimo sulle sigarette poiché questo costituirebbe un intervento inammissibile nella libertà economica. Un prezzo di vendita minimo per le sigarette potrebbe al massimo essere giustificato qualora mirasse a proteggere la salute pubblica, ossia l'intera popolazione dall'abuso di tabacco. Se ciò fosse fondato, bisognerebbe ancora esaminare la questione della proporzionalità del provvedimento dal punto di vista della sua efficacia. Concretamente un prezzo di vendita minimo dovrebbe ridurre sensibilmente il numero dei fumatori. Ciò non sembra essere il caso.

In base a tali spiegazioni e alla situazione poco chiara nella CE (cfr. cifra 2.7) rinunciamo a proporre l’introduzione di un prezzo di vendita minimo per le sigarette.

Per completezza ricordiamo che un prezzo di vendita minimo per le sigarette si ripercuoterebbe in modo positivo sulle entrate provenienti dall’imposta sul tabacco poiché l’imposta sul prezzo di vendita minimo sarebbe maggiore rispetto all’odierna aliquota d’imposta minima. Le entrate supplementari ascenderebbero a circa 1 milione di franchi.

Con l’introduzione di un prezzo di vendita minimo si potrebbe inoltre arginare il crescente fatturato delle sigarette convenienti a discapito di quelle di marca. Il mercato non sarebbe invaso da sigarette di qualità inferiore. Le riduzioni di prezzo sarebbero comunque possibili, ma solo fino al livello del prezzo di vendita minimo. Infine, un prezzo di vendita minimo potrebbe contribuire in modo non indifferente a ridurre il numero di giovani che iniziano a consumare tabacco.

5 Parte speciale

5.1 Spiegazioni relative alle singole disposizioni

5.1.1 In generale

La versione della legge sull’imposizione del tabacco stesa in base alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, allegato, modifica del diritto vigente, cifra 8 (FF 2005 2105 – 2107) nonché alla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, allegato, modifica del diritto vigente, cifra 53 (FF 2005 3745), funge da base per la modifica chiesta con il presente progetto. Essa contempla unicamente gli articoli superati dalla modifica della legge sull’imposizione del tabacco richiesta.

17 FF 1968 II 345