Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

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europee ha tuttavia riconosciuto, basandosi sulla prassi degli Stati membri, che la confidenzialità della corrispondenza tra avvocati e i loro mandanti è tutelata a due condizioni: «purché, anzitutto, si tratti di corrispondenza scambiata nell’ambito e nell’interesse del diritto alla difesa del cliente e, in secondo luogo, essa provenga da avvocati indipendenti, cioè da avvocati non legati al cliente da un rapporto d’impiego».14 È stata di conseguenza negata una tutela analoga alla consulenza giuridica in seno a un’impresa.

Recentemente la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato tale giurisprudenza rifiutando esplicitamente di estendere la tutela europea della confidenzialità tra avvocati esterni e un’impresa alla comunicazione tra le imprese e i propri giuristi15. L’opposizione non è dovuta a riflessioni di fondo, bensì al fatto che le condizioni negli Stati membri non sono cambiate in maniera sufficientemente univoca.

Né la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee né il diritto comunitario riconoscono pertanto un segreto professionale ai giuristi d’impresa. Infine va ricordato che, nel novembre 2003, il Consiglio dell’Unione europea ha respinto le modifiche presentate dal Parlamento europeo tese a concedere ai giuristi d’impresa un privilegio legale nel quadro del Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

1.3.3 Altri esempi

In Belgio i giuristi d’impresa costituiscono per legge una professione giuridica a sé stante e non possono operare allo stesso tempo come avvocati indipendenti. La legge del 1° marzo 2000 è una normativa specifica, che all’articolo 5 statuisce esplicitamente il principio della confidenzialità. Sono considerate confidenziali le raccomandazioni rivolte dai giuristi d’impresa ai loro datori di lavoro a titolo di consulenza giuridica, comprendenti soltanto i documenti e le informazioni risultanti dall’attività di consulenza giuridica. Sono considerati giuristi d’impresa i titolari di almeno una laurea, vincolati da un contratto di lavoro e responsabili soprattutto di questioni giuridiche. Il concetto di confidenzialità è controverso. Non è pertanto chiaro se la confidenzialità vada equiparata al segreto professionale, tutelato dal diritto penale. A sfavore della tutela penale depone il fatto che i rinvii al segreto professionale contenuti nella prima versione della legge del 1° marzo 2000 sono stati stralciati nella versione definitiva. Neanche nei lavori preliminari alla legge si è parlato di un vero e proprio segreto professionale.

In Germania l’attività con impiego fisso non esclude l’iscrizione come avvocato indipendente. I cosiddetti «Syndikusanwälte» sono soggetti al diritto professionale degli avvocati, e quindi anche al segreto professionale, ma soltanto nella misura in cui operano come avvocati del loro datore di lavoro. Secondo il § 46 BRAO16, non possono rappresentare il datore di lavoro dinanzi a un giudice o a un giudice arbitrale, ma nulla si oppone alla consulenza giuridica. Tuttavia, resta controverso se le informazioni e i documenti risultanti da tale consulenza siano coperti o meno dal

14 Ivi, par. 21.

15 Akzo Nobel contro Commissione, causa T-125/03 e T-253/03, par. 170-176.

16 Bundesrechtsanwaltsordnung (Codice federale dell’avvocatura), BGBl. I, pag. 3416.