Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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l’obbligo di mantenere il segreto e il diritto correlato di non deporre. Tale soluzione migliora la situazione delle imprese svizzere pur non garantendo che i giudici statunitensi concedano ai consulenti giuridici impiegati in un’impresa una protezione equivalente all’«attorney-client privilege»,.
2 Commento ai singoli articoli
Qui di seguito si illustrano le disposizioni più importanti dell’avamprogetto di legge.
2.1 Disposizioni generali (Sezione 1)
Art. 1 Oggetto
L’articolo 1 definisce l’oggetto della legge, che istituisce uno statuto professionale al quale i giuristi d’impresa possono sottoporsi iscrivendosi a un registro cantonale. Nel registro sono elencati i giuristi d’impresa iscrittisi volontariamente. Solo ad essi si applica lo statuto professionale con i pertinenti obblighi e diritti. I giuristi d’impresa sottostanno inoltre a una vigilanza disciplinare.
Art. 2 Definizioni
Il capoverso 1 specifica che i giuristi d’impresa sono lavoratori dipendenti di un’impresa. Gli avvocati indipendenti non sono pertanto considerati giuristi d’impresa, poiché operano come consulenti giuridici di un’impresa sulla base di un mandato. Inoltre si precisa che l’attività dei giuristi d’impresa non è circoscritta alla consulenza legale in senso stretto, bensì comprende anche l’attività forense.
Il capoverso 2 definisce il concetto di impresa usato nella legge. Il criterio dell’iscrizione nel registro di commercio garantisce una definizione chiara e semplice del concetto di impresa. L’iscrizione nel registro di commercio garantisce anche una certa trasparenza in merito all’impresa. I termini elencati si fondano in particolare sull’articolo 936a del Codice delle obbligazioni23 e sull’articolo 2 della legge sulla fusione24. Si è intesro definire l’impresa a prescindere dalla forma giuridica richiamando il concetto di ente giuridico definito all’articolo 2 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre 200725 sul registro di commercio. Nel testo di legge si è rinunciato a rinviare a tale disposizione in quanto il concetto di ente giuridico è definito soltanto in un’ordinanza e non ricorre nel diritto societario restante.
Il concetto di impresa è definito in senso lato. In virtù della disciplina proposta, tutti i giuristi d’impresa impiegati da persone giuridiche di diritto privato possono in linea di massima iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa. I giuristi d’impresa possono iscriversi anche se sono impiegati da una società di persone o da un individuo iscritti nel registro di commercio a titolo di impresa individuale. A prima vista può sorprendere la menzione delle succursali, che nell’accezione comune non sono considerate imprese, bensì semplici parti di imprese. Menzionare le succursali è tuttavia necessario affinché anche le succursali svizzere di imprese straniere possano
23RS 220.
24 RS 221.301.
25 RS 221.411.