Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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capoverso 2 stabilisce anche che i Cantoni possono pubblicare – ad esempio in Internet – la lista delle persone registrate.
2.4 Regole deontologiche (Sezione 4)
Art. 11 Regole deontologiche dei giuristi d’impresa
La clausola generale della lettera a corrisponde a quella dell’articolo 12 lettera a LLCA. Si applica all’intera attività di consulenza giuridica dei giuristi d’impresa ed esige un adempimento corretto dei compiti nei confronti dell’impresa, ma anche nei confronti di terzi, delle autorità e dell’opinione pubblica. Si applica quindi a tutte le attività dei giuristi d’impresa correlate alla consulenza giuridica e in particolare ai contatti esterni con le autorità o con terzi in merito a questioni giuridiche27. Un modo di procedere inappropriato, esageratamente aggressivo viola ad esempio l’articolo 12 lettera a LLCA28. Il principio può essere trasposto all’obbligo di diligenza dei giuristi d’impresa, che nelle loro attività di consulenza giuridica devono pertanto imporsi un certo ritegno per evitare ad esempio l’eventuale inasprirsi di un contenzioso.
All’atto pratico, potrà quindi fungere da riferimento la giurisprudenza in merito all’articolo 12 lettera a LLCA29. Sarà tuttavia necessario concretizzare la clausola generale tenendo conto della particolare situazione professionale dei giuristi d’impresa.
Mentre l’articolo 7 lettera b definisce i presupposti istituzionali dell’esercizio della consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa, l’articolo 11 lettera b contempla il comportamento durante l’esercizio della professione. I giuristi d’impresa sono tenuti a valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istruzioni di persone non registrate. Questo non significa che i superiori non possano affidare incarichi ai giuristi d’impresa o che non possano ignorare la valutazione giuridica dei giuristi d’impresa decidendo di non seguirne le raccomandazioni. Va tuttavia garantito che le istruzioni non compromettano direttamente o indirettamente la valutazione giuridica oggettiva in seno all’impresa. Dal punto di vista del diritto in materia di lavoro ne consegue che, a seconda delle circostanze, i giuristi d’impresa devono avere il diritto di rifiutarsi di seguire le istruzioni che compromettono la capacità di procedere a una valutazione giuridica priva di pregiudizi, senza dover temere che tale rifiuto abbia conseguenze negative. Hanno ad esempio l’obbligo di consigliare la direzione dell’impresa sui rischi giuridici di una strategia imprenditoriale, a prescindere da altre considerazioni di strategia aziendale. Solo in tal modo può essere salvaguardata l’accresciuta fiducia che l’opinione pubblica ripone nei giuristi d’impresa e che si riflette in particolare nel segreto professionale.
Art. 12 Segreto professionale
L’articolo 12 disciplina la portata del segreto professionale dei giuristi d’impresa. La situazione è fondamentalmente simile a quella degli avvocati indipendenti. Il
27 Cfr. DTF 130 II 270, 276 in merito all’obbligo di diligenza dell’art. 12 lett. a LLCA.
28 DTF 130 II 270, 278.
29 Per esempi recenti cfr. DTF 134 II 108 o Sentenza 2c 407/3008 del 23 ottobre 2008.