Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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2.7 Disposizioni finali (Sezione 7)
Art. 20 Modifica del diritto vigente
1. Art. 42 cpv. 1 lett. b della legge federale del 4 dicembre 194732 di proce-
dura civile
Il rinvio esplicito all’articolo 321 numero 1bis CP chiarisce che i giuristi d’impresa hanno il diritto di rifiutarsi di deporre anche nei procedimenti retti dalla procedura civile federale.
2. Art. 321 numero 1bis del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193733
Secondo l’articolo 321 CP la violazione del segreto professionale da parte di avvocati è punibile. Come illustrato in precedenza, stando alla dottrina vigente, l’attuale articolo 321 CP non contempla i giuristi d’impresa. Affinché la violazione del segreto d’ufficio da parte dei giuristi d’impresa abbia conseguenze penali è quindi necessaria una modifica del Codice penale. Inserendo in un apposito numero dell’articolo 321 CP la fattispecie della violazione del segreto professionale anche per i giuristi d’impresa, si garantisce che il diritto penale tuteli il segreto professionale nei limiti entro cui tale segreto è definito all’articolo 12 LGIm. Inoltre, l’inserimento del segreto professionale dei giuristi d’impresa nell’articolo 321 CP consente un’ampia parificazione tra giuristi d’impresa e avvocati, fatte salve le restrizioni illustrate in precedenza. Si applica in particolare l’articolo 321 numero 3 CP, secondo cui sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di deporre in giudizio o di fornire informazioni alle autorità.
3. Art. 77 cpv. 2 (nuovo) della legge federale del 15 giugno 193434 sulla
procedura penale
Anche nei procedimenti retti dalla procedura penale federale, i giuristi d’impresa e i loro ausiliari possono rifiutarsi di deporre in giudizio in merito ai prodotti della loro attività consultiva o forense tutelati dal segreto professionale. Come nella proposta di modifica del CP di cui sopra, anche in questo caso la portata più ridotta del segreto professionale dei giuristi d’impresa rende necessaria la creazione di un apposito capoverso.
4. Art. 50 cpv. 2bis della legge federale del 22 marzo 197435 sul diritto penale
amministrativo
Affinché il segreto professionale dei giuristi d’impresa possa espletare un effetto simile a quello degli avvocati, è necessario statuirlo esplicitamente anche nella legge federale sul diritto penale amministrativo. Come per la proposta di modifica del CP, è necessario un nuovo capoverso a causa del segreto professionale meno esteso dei giuristi d’impresa.
32 RS 273.
33 RS 311.0.
34 RS 312.0.
35 RS 313.0.