Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
In Svizzera la consulenza giuridica non è disciplinata in via generale. In un’impresa tale consulenza può essere esercitata sia da persone con una laurea in giurisprudenza sia da persone senza tale laurea. Finora nel nostro Paese sono disciplinate soltanto due professioni giuridiche: la professione di avvocato (a livello federale e cantonale) e quella di notaio (a livello cantonale). Recentemente il Consiglio federale ha presentato un messaggio teso a regolamentare la professione di consulente in brevetti come terza professione giuridica.1 Il presente avamprogetto di legge propone una normativa per la professione di giurista d’impresa. A differenza degli altri casi citati si tratta tuttavia soltanto di uno statuto professionale facoltativo, il che significa che non si propone un disciplinamento vincolante dell’attività di tutte le persone che operano in qualità di consulenti giuridici in un’impresa.
La legge federale sulla libera circolazione degli avvocati2 statuisce i principi per l’esercizio della professione di avvocato indipendente in Svizzera. Chi intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve essere iscritta in un registro cantonale degli avvocati (articolo 4 LLCA). Per iscriversi deve essere titolare di una patente cantonale d’avvocato e adempiere altre condizioni personali e professionali. Secondo il diritto vigente, chi svolge attività di consulenza giuridica presso un’impresa, anche se titolare di una patente d’avvocato, non ha diritto a essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati3, a meno che sia impiegato da una persona iscritta a sua volta in un registro cantonale degli avvocati (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA). La dipendenza insita nel rapporto di lavoro esclude un’iscrizione nel registro. Di conseguenza, non sono neppure applicabili le regole professionali specifiche della legge sugli avvocati. In particolare, i consulenti giuridici di un’impresa non sono vincolati dal segreto professionale di cui all’articolo 13 LLCA.
La consulenza giuridica fornita dagli avvocati indipendenti non si distingue in modo fondamentale da quella svolta dalle persone impiegate a tale scopo. Dal punto di vista istituzionale, gli avvocati indipendenti contribuiscono tuttavia in maniera determinante al funzionamento dello Stato di diritto. I loro obblighi professionali ne rendono testimonianza: il principio dell’indipendenza, regola deontologica fondamentale, garantisce la massima libertà e oggettività nei confronti dei clienti e dei giudici4. Soprattutto il segreto professionale comprendente il diritto di non collaborare in un procedimento civile, penale o amministrativo contribuisce a promuovere la fiducia nell’attività degli avvocati. La qualità globale del sistema giuridico ne risulta migliorata nonostante le maggiori difficoltà per il perseguimento penale e per l’accertamento dei fatti giuridici rilevanti nei procedimenti civili e amministrativi.
1 Cfr. FF 2008 305.
2 Legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61.
3 Secondo la prassi del Tribunale federale, accanto a un’occupazione a tempo pieno essi possono tuttavia svolgere un’attività indipendente di avvocato; cfr. DTF 130 II 87, 104 seg.
4 DTF 130 II 87, 93.