Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

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nistrativi, in particolare quando è necessario determinare in un procedimento a parte quali documenti siano soggetti al segreto professionale. Tuttavia, tale segreto sarà oggettivamente molto circoscritto in quanto si estende soltanto ai prodotti della consulenza giuridica dei giuristi d’impresa iscritti nel registro. Questa definizione circoscritta del segreto professionale ha lo scopo di rendere il meno difficile possibile l’accertamento dei fatti sia nell’ambito dell’attività di vigilanza delle autorità sia nei procedimenti penali, civili e amministrativi. La restrizione oggettiva garantisce che il segreto professionale proposto non venga usato in modo abusivo per rendere inaccessibile alle autorità giudiziarie o amministrative un determinato settore dell’impresa.

L’introduzione del segreto professionale per i giuristi d’impresa permette inoltre di migliorare la posizione giuridica delle imprese svizzere nei procedimenti civili statunitensi. Negli Stati Uniti, un consulente giuridico di un’impresa statunitense è tenuto a richiedere l’abilitazione forense. Agli avvocati abilitati è concesso il privilegio professionale del trattamento confidenziale del proprio prodotto lavorativo. Ciò significa che in tribunale possono rifiutarsi, senza conseguenze negative, di deporre in merito al contenuto di una consulenza giuridica o di consegnare documenti strettamente connessi a tale consulenza. In certi Stati federali tale diritto è concesso ai consulenti giuridici delle imprese svizzere che sono chiamati a deporre in un procedimento civile statunitense soltanto se il diritto svizzero prevede un’analoga tutela del segreto. L’avamprogetto consente tale parificazione ed elimina gli svantaggi competitivi delle imprese svizzere nei procedimenti civili statunitensi.

Un regime obbligatorio per tutti i consulenti giuridici impiegati non sarebbe praticabile. Il regime facoltativo proposto in alternativa incentiva la subordinazione allo statuto di giurista d’impresa grazia al diritto di non collaborare, connesso al segreto professionale. La legge si applica soltanto alle persone che intendono sottomettersi alle specifiche regole deontologiche, adempiono le condizioni previste dalla legge e possono perciò essere iscritte in un registro cantonale dei giuristi d’impresa. Non si tratta pertanto di una disciplina esaustiva della consulenza giuridica nelle imprese.

Per essere vincolati alle regole professionali i consulenti giuridici impiegati devono essere iscritti in un registro, il cosiddetto registro dei giuristi d’impresa. Le domande d’iscrizione possono essere approvate soltanto se sono soddisfatte e sufficientemente attestate le necessarie condizioni professionali, personali e lavorative.

Le condizioni professionali comprendono in particolare la conclusione di studi in giurisprudenza e l’attestazione di aver esercitato almeno un anno di attività giuridica in Svizzera. Accanto a queste condizioni professionali, vi sono anche importanti presupposti lavorativi. I giuristi d’impresa devono ad esempio essere in grado di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza dalle direttive tecniche di persone non iscritte nel registro. È pertanto garantito che i giuristi d’impresa possano esercitare la consulenza giuridica in seno all’impresa fondandosi esclusivamente su criteri professionali. In altre parole, deve essere data la possibilità di effettuare una valutazione giuridica indipendente e oggettiva dei fatti rilevanti per l’impresa. Il datore di lavoro deve confermare che sono e continuano ad essere soddisfatte le condizioni lavorative necessarie.

Il segreto professionale proposto si applica soltanto al prodotto della consulenza giuridica dei giuristi d’impresa. In linea di massima non ne fanno parte le informazioni non attribuibili a tale attività, quali ad esempio le strategie aziendali, i documenti contabili, i dati sui clienti o quelli finanziari. Sono invece contemplati tutti gli