Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

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5. Art. 10 cpv. 1 lett. c della legge federale del 23 giugno 200036 sugli avvo-

cati

Analogamente al diritto dell’autorità di sorveglianza degli avvocati di consultare tutti i dati del registro dei giuristi d’impresa previsto dall’articolo 10 capoverso 1 lettera a LLCA, anche l’autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa ha il diritto di consultare tutti i dati del registro degli avvocati.

Art. 22 Coordinamento con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale

penale svizzero del 5 ottobre 200737

Poiché non è ancora nota la data dell’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale già approvato dal Parlamento, sono necessarie disposizioni di coordinamento. Nel caso in cui la legge dovesse entrare in vigore dopo o contemporaneamente al Codice di procedura penale, la modifica dell’articolo 21 numero 3 della legge sulla procedura penale sarà priva di oggetto e il Codice di procedura penale sarà modificato come segue:

Art. 171 cpv. 1bis(nuovo) e cpv. 2 periodo introduttivo del Codice di diritto pro-

cessuale penale svizzero del 5 ottobre 2007

A differenza del Codice di procedura civile, il CPP approvato dalle Camere federali non rinvia direttamente all’articolo 321 CP per definire le persone che possono rifiutare la testimonianza in giudizio, bensì riprende, nell’articolo 171 capoverso 1 CPP, in larga misura il tenore dell’articolo 321 CP. Quindi, oltre all’articolo 321 CP, anche l’articolo 171 CPP deve essere esteso ai giuristi d’impresa in un nuovo capoverso 1bis. Secondo l’articolo 178 lettera g CPP, sono tenuti a deporre tutti i collaboratori di un’impresa ad eccezione di chi, nell’ambito di un procedimento penale contro un’impresa, è stato o potrebbe essere designato rappresentante della stessa, come pure i suoi collaboratori. I giuristi d’impresa non usufruiscono quindi di per sé del diritto di non deporre. Secondo la modifica prevista dell’articolo 171 capoverso 1bis CPP, i giuristi d’impresa possono rifiutarsi di deporre in merito ai prodotti della loro attività di consulenza giuridica o forense tutelati dal segreto professionale. I giuristi d’impresa che assumono altre funzioni all’interno dell’impresa non possono avvalersi della facoltà di non deporre in merito ai segreti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio di tale funzione. Secondo l’articolo 264 capoverso 1 lettera c CPP, può essere rifiutata la consegna di oggetti (in particolare carte, registrazioni e corrispondenza) inerenti al contatto tra l’imputato (in generale interno all’impresa) e i giuristi d’impresa (cfr. cap. 2.4), indipendentemente dal luogo in cui si trovano tali oggetti.

La disposizione del CPP tutela il segreto professionale statuendo una restrizione sostanziale delle possibilità di sequestro, all’apparenza più accentuata della prassi finora sviluppata dal Tribunale federale in merito al segreto professionale degli avvocati. I giudici dovranno decidere al momento opportuno, se e in che misura la prassi dovrà essere modificata in virtù della nuova disposizione e quali conseguenze ne risulteranno per l’applicazione del segreto professionale dei giuristi d’impresa.

36 RS 935.61.

37 FF 2007 6327.