Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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problemi, poiché i giuristi d’impresa devono avere il recapito professionale in Svizzera ed essere impiegati di un’impresa iscritta in un registro di commercio svizzero.
Il capoverso 2 statuisce che il giurista d’impresa registrato è tenuto a fornire annualmente all’autorità di sorveglianza un documento dell’impresa attestante l’adempimento delle condizioni lavorative. Tale attestazione si ispira alla prassi zurighese applicata agli avvocati che svolgevano l’attività di liberi professionista soltanto accessoriamente prima che entrasse in vigore della LLCA 26.
2.3 Contenuto del registro, radiazione dal registro e consultazione del registro (Sezione 3)
Art. 8 Contenuto del registro
La disposizione elenca in modo esaustivo le informazioni da includere nel registro. L’elenco s’ispira ai dati contenuti nel registro degli avvocati di cui all’articolo 5 capoverso 2 LLCA. Due particolarità sono costituite dai documenti attestanti l’adempimento delle condizioni d’iscrizione e dalle informazioni sul datore di lavoro. Il registro non contiene soltanto il recapito professionale del giurista d’impresa, bensì anche il nome o la ditta dell’impresa e il suo numero d’identificazione del registro di commercio, nonché l’indirizzo della sede. Il registro contiene inoltre le misure disciplinari non cancellate nonché le generalità delle persone soggette a divieto d’iscrizione.
Art. 9 Radiazione dal registro
Se constata che un giurista d’impresa non adempie più una delle condizioni d’iscrizione, l’autorità di sorveglianza deve radiarlo dal registro. L’articolo 9 crea i presupposti necessari. Come il rifiuto d’iscrizione, anche la radiazione va comunicata mediante decisione impugnabile.
Art. 10 Consultazione del registro
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera a, le autorità di sorveglianza dei giuristi d’impresa registrati e le autorità di sorveglianza degli avvocati possono consultare tutti i dati del registro. È necessario concedere alle autorità di sorveglianza degli avvocati il diritto di consultare tutti i dati poiché le persone iscritte nel registro dei giuristi d’impresa potrebbero in futuro esercitare o voler esercitare la professione di avvocato indipendente. Non si può inoltre escludere che una persona sia iscritta contemporaneamente nel registro degli avvocati e nel registro dei giuristi d’impresa. Tuttavia ciò è possibile soltanto se la persona svolge l’attività di giurista d’impresa come attività principale e quella di avvocato indipendente come attività accessoria.
Inoltre, secondo la lettera b, anche la persona registrata ha il diritto di consultare il registro per le indicazioni che la concernono.
Il registro dei giuristi d’impresa non è quindi pubblico. Tuttavia, chiunque ha il diritto di sapere se una persona è registrata o se è soggetta a divieto d’iscrizione. Il
26 Cfr. i rinvii in FF 1999 4983, pag. 5002, in particolare nota 35.