Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

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3 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

Il nuovo atto normativo non ha ripercussioni finanziarie o sulle risorse di personale della Confederazione. I Cantoni sono invece tenuti a creare un registro per i giuristi d’impresa e a istituire un’autorità di sorveglianza. Poiché i Cantoni sono liberi di riallacciarsi ai registri cantonali degli avvocati e alla sorveglianza nel settore degli avvocati indipendenti, l’onere supplementare risulterà tuttavia limitato.

4 Programma di legislatura

L’avamprogetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200838 sul programma di legislatura 2007-2011 con il titolo «Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (obblighi e diritti degli impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio)».

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

Analogamente alla legge sugli avvocati, anche l’avamprogetto di legge si fonda sull’articolo 95 Cost. La portata di questa base costituzionale è generalmente interpretata in senso lato. La Confederazione è in particolare autorizzata, per motivi di polizia economica, a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata. Trattandosi di un avamprogetto conforme al principio della neutralità concorrenziale, non è necessaria una base costituzionale specifica.

In singoli casi l’applicazione della nuova legge può restringere la libertà economica dei giuristi d’impresa ai sensi dell’articolo 27 Cost., ad esempio nel caso di sanzioni disciplinari. Vista in particolare la natura facoltativa dell’iscrizione e considerato il fatto che i giuristi d’impresa esclusi dal registro possono continuare a esercitare la consulenza giuridica per le imprese, l’avamprogetto di legge proposto è tuttavia compatibile con la garanzia della libertà economica.

La disciplina proposta è pure compatibile con l’obbligo di riservare un pari trattamento ai concorrenti diretti. Tale obbligo, deducibile dall’articolo 27 Cost., è, teso a impedire misure che distorcano la competizione tra concorrenti diretti o che non rispettino la neutralità concorrenziale, in particolare se sono finalizzate a ingerire nella concorrenza per favorire o svantaggiare singoli concorrenti o gruppi di concorrenti rispetto ad altri39. Il disciplinamento proposto comporta una disparità di trattamento, poiché non tutti i consulenti giuridici di un’impresa possono iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa. Tale disparità è tuttavia dovuta a motivi oggettivi, in quanto l’articolo 5 vincola l’iscrizione al possesso di un bachelor in giurisprudenza presso un’università o una scuola universitaria professionale o di un titolo equivalente, nonché all’esperienza professionale di giurista maturata per almeno un anno in Svizzera. I requisiti in fatto di formazione sono quindi piuttosto blandi. È infatti richiesta unicamente la conclusione di studi improntati su materie giuridiche.

38 FF 2008 597, pag. 661.

39 Cfr. DTF 130 I 26 consid. 6.3.3.1 pag. 53 e DTF 132 I 97 con altri rinvii.