Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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essere considerate imprese ai sensi della legge. Si possono iscrivere nel registro anche i giuristi d’impresa impiegati da una società anonima di diritto speciale o da un’altra persona giuridica di diritto pubblico iscritta nel registro di commercio. È il caso in particolare di Swisscom, delle FFS e della Posta, nonché di determinate imprese cantonali di diritto pubblico, quali la maggior parte delle banche cantonali. Non sono invece considerate imprese ai sensi della legge gli istituti di diritto pubblico non iscritti nel registro di commercio.
Art. 3 Registro
Il capoverso 1 obbliga i Cantoni a tenere un registro cantonale dei giuristi d’impresa. In alternativa alla soluzione cantonale, è stata presa in considerazione anche l’introduzione di un registro federale o la sorveglianza dei giuristi d’impresa da parte di un organo di autodisciplina. L’idea di un registro federale è stata scartata perché avrebbe limitato in modo eccessivo e senza necessità l’autonomia cantonale e perché l’istituzione e la gestione di un tale registro sarebbero risultate troppo onerose e costose. In considerazione dello statuto professionale proposto, la sorveglianza da parte di un organo di autodisciplina non è appropriata. Inoltre è dubbio che una simile soluzione permetta effettivamente di sgravare lo Stato, in particolare perché anche l’organo di autodisciplina andrebbe a sua volta sottoposto a vigilanza statale.
Il capoverso 2 definisce il registro cantonale in cui possono iscriversi i giuristi d’impresa. L’elemento determinante è costituito dal recapito professionale secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LGIm. Questa soluzione è chiara, semplice e flessibile. L’iscrizione contemporanea in più Cantoni è esclusa. I giuristi d’impresa devono iscriversi in un altro registro soltanto se trasferiscono il loro recapito professionale in un altro Cantone. Va da sé che l’iscrizione in un registro cantonale esplica i suoi effetti in tutto il territorio svizzero.
Art. 4 Autorità di sorveglianza
L’autorità cantonale che tiene il registro deve sorvegliare i giuristi d’impresa iscritti. I Cantoni sono liberi di scegliere il modo in cui adempiere il loro obbligo dal punto di vista organizzativo. Sono in particolare liberi di creare un collegamento tecnico tra il registro dei giuristi d’impresa e quello degli avvocati oppure di adottare una soluzione autonoma. Nell’elaborare la propria disciplina di sorveglianza, i Cantoni dovranno tuttavia tenere conto degli eventuali problemi che potrebbero sorgere da una commistione troppo marcata della vigilanza sugli avvocati e di quella sui giuristi d’impresa.
2.2 Condizioni d’iscrizione nel registro (Sezione 2)
Art. 5 Condizioni professionali
Per garantire che le persone iscritte nel registro dei giuristi d’impresa siano in possesso dei requisiti professionali necessari, l’articolo 5 vincola l’iscrizione al possesso di un diploma in giurisprudenza conseguito presso un’università o una scuola universitaria professionale svizzera o straniera e a un’esperienza professionale di almeno un anno in Svizzera. Questi requisiti minimi lasciano alle imprese il necessario margine di manovra per l’impiego di persone incaricate della consulenza giuridica.