Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

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5.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

L’avamprogetto è compatibile con gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera. A differenza di quanto previsto per la legge sugli avvocati40, nell’avamprogetto non occorrono disposizioni speciali riguardo al riconoscimento di diplomi universitari ottenuti all’estero. Secondo l’articolo 16 dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone41, la Svizzera deve adottare tutte le misure necessarie affinché in Svizzera siano applicati diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti nella direttiva relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore42. L’allegato K appendice 3 della Convenzione AELS43 statuisce obblighi analoghi per i cittadini degli Stati membri dell’AELS. Poiché l’avamprogetto di legge non distingue tra diplomi svizzeri ed esteri, i suddetti obblighi di diritto internazionale sono adempiti.

40Cfr. le disposizioni sull’iscrizione in un registro cantonale degli avvocati di avvocati di

Stati membri dell’UE o dell’AELS negli art. 30 e segg. LLCA.

41Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità

europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale); RS 0.142.112.681.

42Direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni.

43Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);

RS 0.632.31.