Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
segreto professionale tutela in primo luogo il cliente, che nel caso dei giuristi d’impresa è appunto l’impresa. Questa non esiterà ad avvalersi dei giuristi d’impresa soltanto se la consulenza giuridica fornita è coperta dal segreto professionale. L’obbligo del segreto può essere concordato anche nel contratto di lavoro, ma un segreto professionale meramente contrattuale può essere fatto valere dinanzi alle autorità per rifiutarsi di collaborare a un processo.
Il segreto professionale proposto per i giuristi d’impresa e meno esteso rispetto a quello degli avvocati indipendenti. Non è protetto «quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione», come recita l’articolo 13 capoverso 1 LLCA, bensì soltanto il prodotto della consulenza giuridica o dell’attività forense. Oltre ai risultati del lavoro in senso stretto, il concetto racchiude anche i lavori preparatori e la relativa corrispondenza. Va esaminato nel caso specifico se l’informazione è direttamente correlata alla consulenza giuridica. Non sono contemplati i segreti connessi ad altre attività esercitate nell’impresa. In linea di massima, documenti aziendali quali i dossier dei clienti, i verbali delle riunioni del consiglio d’amministrazione o simili non sono pertanto coperti dal segreto professionale, anche se sono temporaneamente in possesso dei giuristi d’impresa. Un’impresa non può quindi consegnare dei documenti ai propri giuristi d’impresa per impedire che vengano sequestrati in un procedimento penale o per eludere l’obbligo di collaborare a un procedimento civile o amministrativo. Non sono neppure protetti i segreti inerenti alla gestione dell’impresa di cui i giuristi d’impresa sono al corrente ad esempio in quanto membri della direzione.
Sebbene il segreto professionale dei giuristi d’impresa sia più circoscritto, la prassi relativa al segreto professionale degli avvocati offre importanti spunti sulla futura applicazione dell’articolo 12. Va segnalata in particolare una decisione recente del Tribunale federale in cui stabilisce che il segreto professionale degli avvocati si estende soltanto ai documenti e alle informazioni effettivamente custoditi dall’avvocato. I clienti sarebbero invece tenuti a consegnare tali documenti30. I giudici dovranno decidere se e in che misura questa prassi potrà essere applicata per analogia ai giuristi d’impresa, in particolare in caso di entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale31.
Il segreto professionale statuito all’articolo 12 ha carattere di diritto pubblico e non esclude un segreto professionale più esteso in termini di diritto del lavoro (cfr. art. 321a cpv. 4 CO e art. 162 CP).
Sono vincolati dal segreto professionale soltanto i giuristi d’impresa iscritti nel registro, che devono provvedere affinché l’impiego di personale ausiliario non comporti una violazione del segreto professionale (cpv. 2); tuttavia, il personale ausiliario stesso non è vincolato dal segreto professionale di cui all’articolo 12 (a differenza del segreto professionale nel diritto penale, cfr. cap. 2.7).
Secondo il capoverso 3, i giuristi d’impresa possono chiedere all’autorità di sorveglianza di essere sollevati dal segreto professionale. A tale scopo, l’autorità deve ponderare l’interesse a mantenere il segreto e quello alla pubblicazione di materiale confidenziale. È ad esempio ipotizzabile che un giurista d’impresa intenda denunciare alle autorità penali un grave caso di corruzione occorso all’interno dell’impresa.
30 Cfr. Sentenza 1B 101/2008 del 28 ottobre 2008, consid. 4.3.
31 Cfr. cap. 2.7.