Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine
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Visto il loro rapporto di lavoro con l’impresa, i giuristi d’impresa sono invece spesso tenuti, in determinati ambiti, a seguire le istruzioni di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa. Un’interpretazione identica a quella sviluppata dal Tribunale federale in merito all’articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA non sarebbe pertanto appropriata. Secondo la lettera b deve piuttosto essere garantito che la consulenza giuridica in quanto tale sia esercitata in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro d’impresa. Il legame istituzionale con l’impresa non deve far sì che la consulenza giuridica dei giuristi d’impresa si fondi su criteri non professionali. Non è invece rilevante che per le questioni prettamente aziendali essi debbano attenersi alle istruzioni di persone non iscritte nel registro. Inoltre, anche se le strutture decisionali devono garantire che l’opinione dei giuristi d’impresa confluisca nel processo decisionale, i responsabili non sono tenuti a scegliere l’opzione migliore dal punto di vista giuridico.
In linea di massima, i giuristi d’impresa e le imprese possono scegliere come mettere in atto i dettami della legge. È tuttavia probabile che l’obbligo di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non registrate venga solitamente esplicitato nel contratto di lavoro. Gli organi o le persone non registrati non devono in particolare poter impartire istruzioni atte a influenzare direttamente o indirettamente la valutazione giuridica. I giuristi d’impresa non sono tenuti a seguire tali istruzioni. Ciò significa che l’obbligo di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non registrate prevale sul diritto d’impartire direttive previsto dal contratto di lavoro.
L’obbligo dei giuristi d’impresa di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa esplica anche conseguenze organizzative. Non è sufficiente che l’indipendenza sia garantita soltanto dal contratto di lavoro. Anche sul piano organizzativo occorre assicurare che non vi siano dipendenze di fatto. Le misure necessarie devono variare a seconda delle dimensioni e del tipo di impresa. L’articolo 7 capoverso 1 lettera b può essere concretizzato prendendo spunto dalla giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA. Non si può ad esempio esigere da un’impresa che la consulenza giuridica venga esercitata in un ufficio che non si trovi nell’edificio del datore di lavoro (DTF 130 II 87, 107). Si può invece pretendere che l’obbligo di esercitare la consulenza giuridica in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro dei giuristi d’impresa si ripercuota anche sull’organizzazione spaziale di un’impresa, con ad esempio un servizio giuridico separato fisicamente dai locali dell’impresa. In un’impresa con un solo giurista d’impresa è sufficiente un unico ufficio separato. In occasione dell’iscrizione nel registro, l’autorità di sorveglianza deve verificare se le misure adottate dall’impresa soddisfano queste condizioni.
Il capoverso 1 lettera c esige che l’attività dei giuristi d’impresa consista principalmente nella consulenza giuridica e nella rappresentanza in giudizio. S’intende così evitare l’iscrizione di persone che non esercitano o esercitano solo marginalmente un lavoro giuridico. In caso contrario potrebbe iscriversi come giurista d’impresa un membro della direzione il cui compito principale non sia la consulenza giuridica. Sarebbe in tal caso molto difficile distinguere l’attività dirigenziale, non contemplata dalla legge, dalla consulenza giuridica o dall’attività forense.
Secondo il capoverso 1 lettera d, chi intende iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa deve esercitare la propria attività principalmente in Svizzera. All’atto pratico il legame sufficientemente stretto con la Svizzera dovrebbe suscitare pochi