Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

oggetti direttamente correlati alla consulenza giuridica, come ad esempio la corrispondenza sulla consulenza giuridica tra i giuristi d’impresa e altri impiegati o organi dell’impresa, i prodotti del loro lavoro, quali le perizie all’attenzione degli organi imprenditoriali e la documentazione allestita per preparare dette perizie. I giuristi d’impresa devono provvedere affinché il segreto professionale venga mantenuto anche dai propri ausiliari. Questi ultimi tuttavia non sono vincolati dal segreto professionale proposto nella legge e di conseguenza non possono essere sanzionati con misure disciplinari.

Analogamente a quanto previsto per gli avvocati indipendenti, s’intende integrare l’articolo 321 CP per garantire che la violazione del segreto professionale possa essere sanzionata anche penalmente. L’integrazione è necessaria poiché i giuristi d’impresa non sono contemplati dal termine di «avvocato» di cui all’articolo 321 CP.

Per garantire che le condizioni personali e le regole deontologiche siano rispettate, i giuristi d’impresa sono sottoposti a una sorveglianza disciplinare. All’autorità di sorveglianza devono essere comunicati l’inadempimento delle condizioni personali nonché eventuali violazioni delle regole deontologiche. In analogia alla situazione prevista per gli avvocati indipendenti, l’obbligo di comunicazione spetta alle autorità giudiziarie e amministrative cantonali e federali. Tuttavia, anche altre organizzazioni e privati possono denunciare eventuali inadempienze. L’autorità di sorveglianza può ricorrere a misure disciplinari analoghe a quelle a disposizione dell’autorità di sorveglianza prevista dalla legge sugli avvocati.

Per l’applicazione della nuova normativa, i Cantoni dovranno istituire i registri cantonali per i giuristi d’impresa. Il diritto federale non prevede tuttavia disposizioni in merito. I Cantoni sono pertanto liberi di scegliere una soluzione tecnica basata sul registro degli avvocati.

1.3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Negli Stati Uniti la comunicazione tra i giuristi d’impresa e i vari dipendenti aziendali è già protetta dal segreto. Dal punto di vista giuridico non si tratta di un segreto professionale statuito per motivi di interesse pubblico, come quello proposto dall’avamprogetto di legge, bensì di un privilegio professionale. Una protezione analoga del segreto è al vaglio in vari sistemi europei di diritto civile nonché nell’Unione europea; tuttavia la situazione giuridica non è uniforme: nella grande maggioranza dei casi, per i consulenti giuridici impiegati in un’impresa, non sono previsti né un segreto professionale né la protezione della confidenzialità. Grazie al regime proposto, la Svizzera assume pertanto un ruolo guida.

1.3.1 Attorney-client privilege negli Stati Uniti

Chi esercita una professione giuridica negli Stati Uniti – non importa se in tribunale, in un’impresa o in uno studio legale – deve aver conseguito l’abilitazione forense in ogni Stato federale in cui intende esercitare la professione. Di conseguenza, ogni consulente giuridico è, allo stesso tempo, anche un avvocato iscritto, vincolato dalle pertinenti regole deontologiche. Lo statuto di giurista d’impresa non è disciplinato espressamente.