Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/100: Legge federale sui giuristi d'impresa (LGlm) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Ulteriori requisiti, quali ad esempio la patente di avvocato, sono stati scartati soprattutto per motivi di politica economica e formativa, ma anche per ragioni di uguaglianza giuridica. Dovendo adempiere tali requisiti, i giuristi senza patente d’avvocato non avrebbero più alcuna possibilità di arrivare ad occupare una funzione dirigenziale nel servizio giuridico di un’impresa, che solitamente impiega i giuristi d’impresa registrati. Infatti, l’articolo 11 lettera b LGIm obbliga i giuristi d’impresa registrati a valutare questioni giuridiche in piena indipendenza da istruzioni tecniche di persone non iscritte nel registro. Di conseguenza, i giuristi senza patente d’avvocato si vedrebbero costretti ad abbandonare la loro eventuale funzione dirigenziale qualora un’impresa intendesse sfruttare i vantaggi della legge sui giuristi d’impresa. Questa soluzione restringerebbe inutilmente il margine di manovra delle medie e piccole imprese nell’assunzione di giuristi. Anche dal punto di vista della politica formativa non sarebbe coerente impedire la registrazione a chi avesse concluso gli studi in diritto economico presso una scuola universitaria professionale, visto che tale programma di studio è concepito proprio per i giuristi che intendono lavorare in un’impresa. Anche il diritto al pari trattamento dei diretti concorrenti ai sensi dell’articolo 27 Cost. vieta condizioni d’iscrizione troppo severe riguardo ai diplomi o alle lauree richieste. Queste considerazioni sull’uguaglianza giuridica sono preponderanti rispetto alla mera possibilità che le condizioni d’iscrizione meno severe rispetto agli Stati Uniti potrebbero indurre alcuni Stati federali americani a riservare ai giuristi d’impresa svizzeri un trattamento diverso da quello rivolto ai loro colleghi americani.

Art. 6 Condizioni personali

Oltre ai requisiti professionali, i giuristi devono soddisfare anche delle condizioni personali. In analogia all’articolo 8 capoverso 1 lettere a e b LLCA, devono avere l’esercizio dei diritti civili. Inoltre non devono aver subìto condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con le regole deontologiche della nuova legge.

Art. 7 Condizioni lavorative

Il capoverso 1 lettera a specifica che gli impiegati di un’impresa specializzata in servizi di avvocatura non possono iscriversi nel registro dei giuristi d’impresa. È in particolare esclusa l’iscrizione di avvocati e dei loro impiegati operanti in uno studio legale tradizionale. Non possono neppure iscriversi i giuristi impiegati in cosiddetti «studi legali misti», che oltre a servizi di avvocatura forniscono anche altri servizi (p.es. di natura patrimoniale o di consulenza). Tale divieto non impedisce che i giuristi d’impresa iscritti nel registro degli avvocati per la loro attività accessoria di avvocati indipendenti possano iscriversi anche nel registro dei giuristi d’impresa. Non è invece lecita l’iscrizione contemporanea nei due registri per la stessa attività.

Il capoverso 1 lettera b disciplina il grado di indipendenza dei giuristi d’impresa. La disposizione può essere interpretata in base all’articolo 8 capoverso 1 lettera d LLCA. Esiste un’ampia giurisprudenza del Tribunale federale in merito all’indipendenza ai sensi della LLCA, che non dispenserebbe gli avvocati dall’obbligo di seguire le istruzioni impartite. Le persone iscritte nel registro degli avvocati possono essere subordinate a un’altra persona, che deve a sua volta essere iscritta in tale registro. Non possono tuttavia essere soggette alle istruzioni di persone non iscritte nel registro degli avvocati.